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Document 31997H0077

Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1997 relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997

GU L 22 del 24.1.1997, p. 27–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1997/77/oj

31997H0077

Raccomandazione della Commissione dell'8 gennaio 1997 relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/1997 pag. 0027 - 0034


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1997 relativa ad un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997 (97/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

sentito il comitato permanente per i prodotti alimentari,

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno prevedere programmi coordinati di ispezioni alimentari a livello comunitario;

considerando che tali programmi riconoscono particolare importanza all'osservanza della legislazione comunitaria, alla tutela della sanità pubblica, agli interessi dei consumatori e all'equità delle pratiche commerciali;

considerando che l'attuazione simultanea dei programmi nazionali e dei programmi coordinati consente di acquisire informazioni e insegnamenti sui quali basare le attività di controllo in futuro,

RACCOMANDA:

che nel corso del 1997 gli Stati membri raccolgano campioni ed effettuino analisi di laboratorio in ordine:

a) alle aflatossine nelle spezie;

b) alla contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari.

1. Sebbene non siano state stabilite frequenze di campionamento, gli Stati membri dovrebbero procurare che il numero di campioni sia sufficiente a dare una visione generale dell'argomento considerato in ciascuno Stato membro. Si daranno indicazioni per i metodi analitici da applicare.

2. Gli Stati membri dovrebbero fornire le informazioni richieste attenendosi al modello di formulario statistico contenuto nell'allegato per migliorare la comparabilità dei risultati.

3. Aflatossine nelle spezie

Le spezie, e in particolare il pepe, il peperoncino rosso, la noce moscata e la paprica in polvere possono contenere quantità eccessive di aflatossine a causa delle diverse condizioni di trattamento e immagazzinamento. L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (2), proibisce la vendita di prodotti alimentari contenenti quantità eccessive di contaminanti ai fini della sanità pubblica e in particolare della tossicologia. La maggior parte degli Stati membri hanno una regolamentazione particolare per quanto riguarda il tenore di aflatossine in questo genere di prodotti.

L'obiettivo di questa parte del programma è studiare in quale misura i livelli di aflatossine contenuti in questi prodotti superino i limiti nazionali. Questo studio determinerà inoltre le basi giuridiche del rifiuto in ciascuno Stato membro. I metodi di analisi dovrebbero consentire di individuare nei campioni tassi di aflatossina eguali o inferiori a 1 ì/kg.

4. Contaminazione dei prodotti alimentari destinati alle persone affette da allergie o ipersensibilità alimentari

I prodotti alimentari, etichettati o commercializzati in maniera da indicare l'assenza di alcuni ingredienti proteici, ecc. presentano un rischio potenziale per la salute delle persone che soffrono di allergie o ipersensibilità alimentari. Infatti se questi alimenti sono contaminati da tali ingredienti particolari, anche in quantità minime, le conseguenze potrebbero essere fatali. L'articolo 2 della direttiva 79/112/CEE (3) del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità stabilisce che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda la composizione del prodotto alimentare. L'obiettivo di questa parte del programma è studiare le misure sanzionatorie adottate dagli Stati membri, nei casi in cui siano individuati sul mercato prodotti alimentari contaminati.

Campo di applicazione

Qualsiasi tipo di prodotto alimentare che riporti indicazioni relative all'assenza di un determinato ingrediente: il campionamento dovrebbe essere limitato ai prodotti che non contengono latte/proteine del latte, lattosio, uovo o glutine, tenendo conto dei tipi di prodotti alimentari che sono più diffusi sul mercato negli Stati membri.

Relazione tecnica: tabelle

Gli Stati membri dovrebbero procurare che il numero di prodotti alimentari contaminati e di produttori/importatori interessati, nonché le informazioni relative ai provvedimenti sanzionatori siano comunicati alla Commissione. Se il tipo di provvedimento è legato alla quantità di contaminante trovata, dovrebbero essere specificati altresì i livelli che determinano l'adozione dei provvedimenti.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.

(2) GU n. L 37 del 13. 2. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

ALLEGATO

1. AFLATOSSINE NELLE SPEZIE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Tabella 1.1

Pepe

Stato membro: Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

Numero di campioni

Valore medio dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore mediano dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore massimo

(ìg/kg)

Valore limite o valore guida per il rifiuto

(ìg/kg)

Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Tabella 1.2

Chili e chili in polvere

Stato membro: Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

Numero di campioni

Valore medio dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore mediano dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore massimo

(ìg/kg)

Valore limite o valore guida per il rifiuto

(ìg/kg)

Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Tabella 1.3

Noce moscata

Stato membro: Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

Numero di campioni

Valore medio dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore mediano dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore massimo

(ìg/kg)

Valore limite o valore guida per il rifiuto

(ìg/kg)

Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Tabella 1.4

Paprica in polvere

Stato membro: Numero totale di campioni analizzati:

Numero totale di campioni rifiutati:

Numero di campioni

Valore medio dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore mediano dei campioni positivi

(ìg/kg)

Valore massimo

(ìg/kg)

Valore limite o valore guida per il rifiuto

(ìg/kg)

Aflatossina non riscontrata 50 ìg/kg

B1

B2

G1

G2

Base giuridica del rifiuto:

Metodo d'analisi utilizzato (materiale bibliografico, norma scritta, ecc.; parole chiave che descrivono il procedimento utilizzato; limite di individuazione e determinazione) (qualora diverso dal metodo proposto):

Altri dettagli, indicazioni, difficoltà riscontrate:

Origine (se nota) dei campioni rifiutati:

>FINE DI UN GRAFICO>

2. CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI A PERSONE AFFETTE DA ALLERGIE O IPERSENSIBILITÀ ALIMENTARI

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Tabella 2.1

Ricerca sui prodotti che recano una menzione che specifica l'assenza di uno o più dei seguenti ingredienti: latte/proteine del latte, lattosio, uovo o glutine

Stato membro: Numero totale di prodotti analizzati: Numero totale di produttori/importatori interessati: Numero totale di prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti: Numero totale di produttori/importatori che trattano prodotti nei quali sono stati trovati i suddetti ingredienti: Misure adottate nei casi in cui sono stati trovati i suddetti ingredienti

Menzione

Numero di prodotti

Numero di produttori/importatori

Misure adottate (*) Numero

analizzati

non conformi

controllati

con prodotti non conformi Nessuna Richiamo verbale Richiamo scritto Miglior controllo interno richiesto Divieto di vendita Sanzione amministrativa Azione giudiziaria Altre

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Senza latte/ proteine del latte

Senza lattosio

Senza uova

Senza glutine

(*)Osservazioni sulle misure adottate ed, eventualmente, indicazione del livello (mg/kg) a cui è stato adottato il provvedimento, se il tipo di misura è legato alla quantità di contaminante trovata.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Tabella 2.2

Stato membro: Metodi di analisi utilizzati

Latte/proteine del latte

Lattosio

Uovo

Glutine

Altre osservazioni:>FINE DI UN GRAFICO>

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