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Document 31997D0848

    97/848/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 349 del 19.12.1997, p. 75–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/848/oj

    31997D0848

    97/848/CE: Decisione della Commissione del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 349 del 19/12/1997 pag. 0075 - 0075


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/848/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

    considerando che la domanda presentata dalla Germania con lettera del 10 giugno 1997, e pervenuta alla Commissione in data 23 giugno 1997, contiene le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda la produzione di vetri di materiale duro (policarbonato) e la loro installazione sulla parte laterale posteriore di un tipo di veicolo;

    considerando la fondatezza dei motivi addotti, secondo cui i vetri di cui sopra nonché la loro installazione non soddisfano le prescrizioni della direttiva 92/22/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi (3);

    considerando che la direttiva comunitaria di cui sopra sarà modificata per autorizzare la produzione e l'installazione di detti vetri;

    considerando che le misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Commissione approva la domanda di deroga presentata dalla Germania per quanto riguarda la produzione di vetri di materiale duro (policarbonato) e la loro installazione sulla parte laterale posteriore di un tipo di veicolo a motore cui sono destinati.

    Articolo 2

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (2) GU L 233 del 25. 8. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 129 del 14. 5. 1992, pag. 11.

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