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Document 31997D0416

    97/416/CE: Decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

    GU L 177 del 5.7.1997, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/416/oj

    31997D0416

    97/416/CE: Decisione del Consiglio del 30 giugno 1997 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

    Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1997 pag. 0023 - 0023


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (97/416/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 12,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando che la seconda fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1994; che l'articolo 109 E, paragrafo 4 del trattato stabilisce che gli Stati membri cercano di evitare, durante la seconda fase, disavanzi pubblici eccessivi;

    considerando che esiste una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; che la procedura per i disavanzi eccessivi, durante la seconda fase, è determinata dall'articolo 104 C, esclusi i paragrafi 1, 9 e 11; che ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura in questione sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; che il regolamento (CE) n. 3605/93 (1) stabilisce le definizioni e le modalità d'applicazione delle disposizioni del protocollo suddetto;

    considerando che a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104 C, paragrafo 6, il Consiglio ha deciso che esisteva nei Paesi Bassi un disavanzo eccessivo; che in forza dell'articolo 104 C, paragrafo 7 il Consiglio ha formulato raccomandazioni ai Paesi Bassi al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

    considerando che una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo di bilancio viene abrogata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 104 C, paragrafo 12 del trattato, quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo sia stato corretto;

    considerando che il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; che, sulla base dei dati forniti dalla Commissione e notificati dai Paesi Bassi nel marzo 1997, conformemente al regolamento (CE) n. 3605/93 sono giustificate le seguenti conclusioni;

    il disavanzo di bilancio delle amministrazioni pubbliche si è leggermente ampliato nel 1994 e nel 1995, fino a raggiungere il 4 % del PIL, in parte a causa delle spese eccezionali connesse alla riforma del settore dell'edilizia sociale. Tuttavia, tale tendenza si è poi invertita. Secondo le raccomandazioni del Consiglio, nel 1996 il disavanzo avrebbe dovuto essere ridotto ad un livello nettamente inferiore al 2,8 %; esso è effettivamente disceso al 2,4 % al di sotto quindi del valore di riferimento fissato dal trattato, e dovrebbe ulteriormente diminuire fino al 2,3 % nel 1997. Secondo il programma di convergenza aggiornato dei Paesi Bassi, nel 1998 esso potrebbe abbassarsi fino all'1,5 %.

    La dinamica della crescita e la riduzione del disavanzo hanno ormai avviato su una traiettoria discendente il rapporto tra debito lordo delle amministrazioni pubbliche e PIL, che è passato da un picco dell'80,5 % nel 1993 al 78,5 % nel 1996.

    Pertanto, il disavanzo di bilancio è stato inferiore al valore di riferimento del trattato nel 1996 e dovrebbe rimanere tale nel 1997, per diminuire ulteriormente nel medio periodo; il rapporto debito lordo/PIL sta attualmente declinando e dovrebbe ridursi sempre più velocemente nei prossimi anni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessiva nei Paesi Bassi è stata corretta.

    Articolo 2

    La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi, è abrogata.

    Articolo 3

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. NUIS

    (1) Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7).

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