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Document 31996Y1101(01)

    Relazione del revisore indipendente sui conti della corte dei conti per l'esercizio 1995

    GU C 328 del 1.11.1996, p. 37–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    31996Y1101(01)

    Relazione del revisore indipendente sui conti della corte dei conti per l'esercizio 1995

    Gazzetta ufficiale n. C 328 del 01/11/1996 pag. 0037 - 0037


    RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE SUI CONTI DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 1995 (96/C 328/05)

    AVVISO AI LETTORI

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 188 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, le quali conferiscono alla Corte dei conti la responsabilità del controllo di tutte le entrate e le spese della Comunità, nonché le disposizioni dell'articolo 206 di detto Trattato relative alla concessione del discarico, la Corte dei conti, dalla chiusura dell'esercizio 1987, affida annualmente ad un revisore indipendente la verifica dei conti della propria gestione amministrativa interna.

    Le relazioni redatte dal revisore indipendente della Corte dei conti sui conti della Corte relativi agli esercizi 1987-1991 sono state trasmesse unicamente al Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

    Conformemente alla decisione adottata dal Collegio della Corte dei conti nella sua riunione dell'8 luglio 1993, a partire dall'esercizio 1992, le relazioni del revisore indipendente sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il rendiconto finanziario accluso alla relazione in allegato è basato sui dati contabili comunicati dalla Corte dei conti alla Commissione ai fini della compilazione del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1995. Questi dati contabili potranno essere messi a disposizione degli interessati che faranno richiesta scritta al Servizio delle relazioni esterne della Corte dei conti.

    Per la Corte dei conti

    Bernhard FRIEDMANN

    Presidente

    Certificato attestante la regolarità e la veridicità degli stati finanziari al 31 dicembre 1995

    Ai Membri della Corte dei conti europea

    Conformemente al mandato conferitoci dalla Corte dei conti europea, abbiamo controllato:

    - i dati contabili che la Corte dei conti europea ha comunicato alla Commissione ai fini della compilazione del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1995;

    - il rendiconto finanziario della Corte dei conti europea al 31 dicembre 1995, risultante dai dati contabili suddetti ed elaborato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Per i dati contabili e il rendiconto finanziario è responsabile la Corte dei conti europea. È invece nostra responsabilità formulare un giudizio su tali dati contabili e rendiconto finanziario in base al nostro lavoro di revisione.

    Abbiamo svolto i lavori in conformità delle norme di revisione internazionali. In base a queste ultime, i lavori di revisione devono essere programmati ed eseguiti in modo da ottenere la certezza ragionevole che i dati contabili e il rendiconto finanziario non contengono anomalie di rilievo. La revisione consiste nell'esaminare, in base a sondaggi, i giustificativi degli importi e le prove delle informazioni contenute nei dati contabili e nel rendiconto finanziario. La revisione implica anche una valutazione dei principi e dei metodi contabili applicati nonché delle stime significative fatte dalla Corte dei conti europea per la chiusura dei conti, e porta ad esaminarne la presentazione in generale. Noi riteniamo che i lavori di revisione da noi svolti siano un valido fondamento al nostro giudizio.

    A nostro parere, i dati contabili e il rendiconto finanziario che sono allegati danno, in conformità del regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione nonché dei principi contabili applicabili alle norme interne della Corte dei conti europea, un'immagine fedele della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 1995 della Corte dei conti europea, nonché dello stato delle entrate e delle spese per l'esercizio chiuso a tale data.

    Lussemburgo, 2 luglio 1996.

    Coopers & Lybrand S.C.

    Revisori d'imprese rappresentata da Marie-Jeanne CHÈVREMONT Pascal RAKOVSKY

    RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1995

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Note al rendiconto finanziario al 31 dicembre 1995

    PRINCIPI CONTABILI

    1. a) Regolamentazione contabile

    La tenuta della contabilità della Corte dei conti europea e la compilazione del rendiconto finanziario sono conformi alle disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, e del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario.

    In conformità dell'articolo 136 delle predette modalità di esecuzione, il rendiconto finanziario è presentato secondo i principi contabili generalmente ammessi, tra cui in particolare i principi fissati dalle direttive del Consiglio, tranne quando un regolamento disponga altrimenti.

    b) Entrate proprie della Corte dei conti

    Le entrate proprie della Corte dei conti sono contabilizzate in base agli importi effettivamente riscossi nel corso dell'esercizio.

    Gli importi dovuti e non ancora riscossi alla chiusura dell'esercizio sono registrati all'attivo del bilancio nella rubrica «Debitori vari» alla voce «Entrate da riscuotere». Essi hanno una contropartita al passivo del bilancio in una voce recante la stessa denominazione, alla rubrica «Creditori vari». Queste scritture vengono annullate non appena la riscossione ha avuto luogo.

    c) Spese

    Le spese dell'esercizio che figurano nello «Stato delle entrate e delle spese» rappresentano i pagamenti eseguiti a carico degli stanziamenti propri dell'esercizio e a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente in virtù delle disposizioni regolamentari applicabili in materia.

    In virtù dell'articolo 6, sesto comma del regolamento finanziario, vengono contabilizzate, a titolo di questo esercizio, le spese il cui ordine è pervenuto al controllore finanziario al più tardi il 31 dicembre e al contabile al più tardi il 10 gennaio successivo, e il cui pagamento viene eseguito dal contabile entro il 15 gennaio successivo.

    d) Attivo immobilizzato

    Gli immobili, il materiale e il mobilio sono valutati in base al loro valore d'acquisto. Quando quest'ultimo è espresso in moneta nazionale, esso è convertito in ecu al tasso contabile in vigore al momento dell'acquisto. Non viene praticato alcun ammortamento a causa dell'imputazione integrale del costo di acquisto al conto spese corrispondente durante l'esercizio in cui ha avuto luogo l'acquisto. Il valore totale di queste immobilizzazioni è registrato all'attivo per tutta la durata della loro utilizzazione, con una contropartita, per un importo equivalente, registrata al passivo alla rubrica «Capitali propri».

    Per il materiale e il mobilio, vengono iscritti nei conti dell'attivo immobilizzato solo beni il cui valore è pari o superiore a 350 ECU.

    e) Forniture

    Le forniture comprendono una scorta di forniture d'ufficio e di altri prodotti di consumo valutati, rispettivamente, all'ultimo prezzo conosciuto e al costo d'acquisto, con una contropartita, per un importo equivalente, registrata al passivo alla rubrica «Capitali propri». Quando il costo di acquisto è espresso in moneta nazionale, esso è convertito in ecu al tasso contabile applicato ai fini del bilancio finanziario.

    ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

    2. La rubrica «Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo» comprende principalmente:

    - le entrate derivanti dalla pubblicazione delle relazioni e dei pareri della Corte dei conti europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

    - il versamento di riserve attuariali da parte degli organismi nazionali pensionistici e di previdenza sociale a titolo del trasferimento di diritti pensionistici di funzionari.

    CAPITALI PROPRI

    3. Alla fine dell'esercizio, l'importo dei capitali propri stabilito secondo i principi descritti al punto 1.d) e 1.e) è così costituito:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    DEBITORI VARI

    4. La composizione, a fine esercizio, della rubrica «Debitori vari» è la seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La voce «Crediti su persone facenti parte dell'istituzione» riguarda principalmente anticipi pagati su spese di missione già effettuate.

    La voce «Entrate da riscuotere» comprende gli importi dovuti non ancora riscossi ed ha una contropartita nel conto d'ordine, recante la stessa denominazione, alla rubrica «Creditori vari».

    La voce «Spese da imputare» comprende importi fatturati dalla Commissione a fine esercizio e che non hanno materialmente potuto essere posti a carico del bilancio.

    CREDITORI VARI

    5. Alla fine dell'esercizio la rubrica «Creditori vari» è così composta:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    La sottorubrica «Debito verso l'organismo di carta di credito» comprende l'insieme degli importi fatturati dall'agenzia viaggi sotto contratto presso la Corte in attesa che vengano riscossi dall'organismo di credito.

    Il conto d'ordine «Entrate che possono dar luogo a reimpiego» corrisponde alla contropartita non ancora utilizzata degli importi iscritti all'attivo a titolo di restituzioni di indennità di assicurazione, di rimborsi fiscali o di proventi della vendita di immobilizzazioni. Le entrate che possono dar luogo a reimpiego sono destinate a nuove spese della stessa natura e devono essere utilizzate entro la fine dell'esercizio successivo.

    La sottorubrica «Entrate da riscuotere» comprende i crediti accertati nei confronti degli Stati membri a titolo di trasferimento di diritti pensionistici per i quali i flussi finanziari non hanno ancora avuto luogo.

    PAGAMENTI IN SOSPESO

    6. Ai sensi del regolamento finanziario, i pagamenti eseguiti tra il 1° e il 15 gennaio dell'esercizio successivo e ordinati prima della chiusura dell'esercizio vengono contabilizzati come spese dell'esercizio e figurano al passivo del bilancio a titolo di pagamenti in sospeso.

    SALDO DI GESTIONE DA RIPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

    7. Il saldo di gestione dell'esercizio è determinato dalla differenza tra la totalità delle entrate dell'esercizio e le spese a fronte di stanziamenti propri dell'esercizio e di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

    L'evoluzione del saldo di gestione da riportare all'esercizio successivo può essere specificata come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ESECUZIONE DEL BILANCIO

    8. L'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1995 si suddivide in esecuzione a fronte di stanziamenti riportati ed esecuzione a fronte di stanziamenti dell'esercizio.

    a) Gli stanziamenti riportati rappresentano, da un lato, l'insieme degli impegni contratti ma non liquidati prima della chiusura dell'esercizio e a carico della Corte, e dall'altro lato, gli stanziamenti che formano oggetto di una decisione di riporto da parte dell'autorità di bilancio. Gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente e non eseguiti nel corso dell'esercizio successivo vengono annullati.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) L'esecuzione degli stanziamenti dell'esercizio rappresenta i pagamenti eseguiti a carico degli stanziamenti impegnati. Il saldo non liquidato degli impegni può essere riportato all'esercizio successivo. Gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio di norma sono annullati.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il totale dei pagamenti eseguiti ricorrendo agli stanziamenti riportati (1 381 963 ECU) e agli stanziamenti dell'esercizio (47 721 940 ECU) ammonta a 49 103 903 ECU e corrisponde al totale delle spese figuranti nello stato delle entrate e delle spese relativo all'esercizio 1995.

    Relazione riguardante le procedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziaria e il sistema di controllo interno

    Ai Membri della Corte dei conti europea Nell'ambito della nostra revisione del conto di gestione e del bilancio finanziario della Corte dei conti europea al 31 dicembre 1995, abbiamo proceduto all'esame delle procedure amministrative e contabili, nonché del sistema di controllo interno vigente presso la Corte dei conti europea.

    I. OBIETTIVO E METODO

    Lo scopo del nostro esame consiste nel verificare che l'applicazione corretta delle norme di controllo interno consenta, alle diverse istanze della Corte dei conti, di garantire:

    - una struttura di controllo regolare e coerente,

    - un'osservanza sistematica della procedura di bilancio,

    - l'affidabilità del rendiconto finanziario elaborato dalla Corte dei conti.

    Le norme di controllo interno suddette scaturiscono dalle specifiche disposizioni dei regolamenti e dai testi giuridici di base e rappresentano inoltre l'applicazione di principi generali che disciplinano una sana gestione.

    I principali regolamenti e testi di riferimento sono:

    - il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 del 18 settembre 1995;

    - il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977;

    - le norme interne della Corte dei conti per l'esecuzione del bilancio della Corte, adottate in virtù della decisione n. 94/75, del 20 dicembre 1994.

    Il nostro esame si è dunque fondato, in primo luogo, sulla comprensione e sulla descrizione delle principali procedure amministrative e dei sistemi contabili della Corte dei conti, in secondo luogo sull'analisi e sulla valutazione del controllo interno e delle relative sicurezze informatiche. Esso ha compreso inoltre colloqui in contraddittorio con i vari responsabili di servizi e i loro collaboratori, nonché verifiche mediante sondaggi sui documenti che giustificano le operazioni registrate nei conti della Corte dei conti.

    La natura e la portata delle verifiche espletate sono state stabilite in funzione della nostra valutazione della qualità del controllo interno della Corte dei conti e, di conseguenza, non consentono, necessariamente, di individuare in modo esauriente tutte le eventuali lacune. Riteniamo tuttavia che il nostro operato avvalori, in modo ragionevole, la conclusione da noi formulata sull'esame del sistema di controllo e di sana gestione finanziaria della Corte dei conti.

    II. CONCLUSIONE

    L'esame particolareggiato eseguito secondo il metodo sopradescritto ci consente di concludere che:

    - i conti presentano un alto grado di affidabilità, come dimostra la mancanza di correzioni o di proposte di modifiche da parte nostra;

    - i sistemi di informazione funzionano in modo regolare conformemente alle norme di controllo interno, da un lato, come noi le concepiamo e, dall'altro, come sono definite nel quadro regolamentare suddetto.

    Lussemburgo, 2 luglio 1996.

    Coopers & Lybrand S.C.

    Revisori d'impresa rappresentata da Marie-Jeanne CHÈVREMONT Pascal RAKOVSKY

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