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Document 31996R2497

Regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

GU L 338 del 28.12.1996, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrogato da 32007R1384

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2497/oj

31996R2497

Regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0048 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 2497/96 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, recante apertura di un contingente tariffario di carni di tacchino provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo stato d'Israele (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2615/95 della Commissione (3), in particolare l'articolo 15,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni di quest'ultimo relative al commercio sono state messe in applicazione dalla decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo stato d'Israele, dall'altra (4), firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (6); che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regime è applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, per cui è opportuno riportare sul contingente previsto per il 1997 quello fissato per il 1996;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti del gruppo I1 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dai protocolli n. 1 dell'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e lo stato d'Israele, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del dazio doganale è quella in vigore durante il periodo designato all'articolo 2, per il quale è richiesto il titolo d'importazione.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,

- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,

- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

Articolo 3

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno della domanda di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

b) La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.

c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 2497/96

Forordning (EF) nr. 2497/96

Verordnung (EG) Nr. 2497/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2497/96

Regulation (EC) No 2497/96

Règlement (CE) n° 2497/96

Regolamento (CE) n. 2497/96

Verordening (EG) nr. 2497/96

Regulamento (CE) nº 2497/96

Asetus (EY) N:o 2497/96

Förordning (EG) nr 2497/96;

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

riduzione del dazio della TDC a norma del:

Reglamento (CE) n° 2497/96

Forordning (EF) nr. 2497/96

Verordnung (EG) Nr. 2497/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2497/96

Regulation (EC) No 2497/96

Règlement (CE) n° 2497/96

Regolamento (CE) n. 2497/96

Verordening (EG) nr. 2497/96

Regulamento (CE) nº 2497/96

Asetus (EY) N:o 2497/96

Förordning (EG) nr 2497/96.

Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

Tuttavia, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1997, le domande possono essere introdotte soltanto nei primi dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né allo stesso Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 implicano la costituzione di una cauzione di 20 ecu per 100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo in causa. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

5. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

Articolo 5

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento precitato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 7

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato da Israele conformemente ai protocolli n. 3 allegati all'accordo di associazione e all'accordo interinale suindicati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 7.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 88.

(3) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(4) GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 2497/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI.D.3 Settore pollameDomanda di titoli d'importazione con dazio ridotto

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 2497/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3

SETTORE POLLAME

>FINE DI UN GRAFICO>

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