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Document 31996R2489

Regolamento (CE) n. 2489/96 del Consiglio del 20 dicembre 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 per quanto concerne il termine previsto per la decisione del Consiglio relativa al sistema di localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari

GU L 338 del 28.12.1996, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/1997; abrog. impl. da 397R0686

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2489/oj

31996R2489

Regolamento (CE) n. 2489/96 del Consiglio del 20 dicembre 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 per quanto concerne il termine previsto per la decisione del Consiglio relativa al sistema di localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0012 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2489/96 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 per quanto concerne il termine previsto per la decisione del Consiglio relativa al sistema di localizzazione continua via satellite dei pescherecci comunitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3), stabilisce che il Consiglio è tenuto a decidere anteriormente al 1° luglio 1996 se, in che misura e quando istituire un sistema di localizzazione continua via satellite per i pescherecci comunitari;

considerando che nel corso della riunione del 10 giugno 1996 il Consiglio ha espresso l'auspicio di poter continuare, fino al 31 dicembre 1996, l'esame approfondito della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93, per quanto concerne l'introduzione di un sistema di questo genere;

considerando che occorre modificare di conseguenza la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, la data del «1° luglio 1996» è sostituita da quella del «1° gennaio 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 278 del 24. 9. 1996, pag. 27.

(2) Parere espresso il 13 dicembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1) e alla decisione 95/524/CE (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 35).

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