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Document 31996R2442

Regolamento (CE) n. 2442/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

GU L 333 del 21.12.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2442/oj

31996R2442

Regolamento (CE) n. 2442/96 del Consiglio del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 21/12/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 2442/96 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82 (2) ha istituito un regime di vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale, che scade il 31 dicembre 1996; che a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3 di tale regolamento, il Consiglio, prima di questa data ed in base ad una relazione della Commissione, esamina la possibilità di prorogare tale regime; che in base alla relazione presentata dalla Commissione e ai risultati ottenuti occorre prorogare per due anni detto regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2990/82 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, la data del «31 dicembre 1996» è sostituita dal «31 dicembre 1998»;

2) all'articolo 3 bis, paragrafo 3, la data del «31 dicembre 1996» è sostituita dal «31 dicembre 1998».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21).

(2) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27).

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