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Document 31996R2397
Council Regulation (EC) No 2397/96 of 6 December 1996 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the State of Israel on the adjustment of the regime for imports into the European Community of oranges originating in Israel and amending Regulation (EC) No 1981/94
Regolamento (CE) n. 2397/96 del Consiglio del 6 dicembre 1996 relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94
Regolamento (CE) n. 2397/96 del Consiglio del 6 dicembre 1996 relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94
GU L 327 del 18.12.1996, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 398R0650
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2397/oj
Regolamento (CE) n. 2397/96 del Consiglio del 6 dicembre 1996 relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 18/12/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2397/96 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1996 relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, vista la proposta della Commissione, considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay, è stato modificato il regime d'importazione per le arance; considerando che lo scambio di lettere sull'attuazione dell'Uruguay Round, che è parte integrante dell'accordo di associazione, le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato il 20 novembre 1995 e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (1), firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, prevede che il regime d'importazione per le arance israeliane sia concordato tra la Comunità europea e Israele in un secondo tempo; considerando che è stato raggiunto un accordo su alcune modifiche del regime d'importazione per le arance israeliane; considerando che si dovrebbe adesso approvare il presente accordo in forma di scambio di lettere; considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti (2), dovrebbe essere modificato per attuare il nuovo regime d'importazione nella Comunità di arance provenienti da Israele, come previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere con effetto a decorrere dal 1° luglio 1996, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il regolamento (CE) n. 1981/94 è modificata come segue: 1) All'allegato II, nella tabella relativa al n. d'ordine 09.1323 (arance fresche originarie di Israele), il volume del contingente di 290 000 t è sostituito da 200 000 t e la descrizione alla colonna 4 reca l'indicazione «Arance fresche: dal 1° luglio al 30 giugno». 2) Alla fine dell'allegato II, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente: «(2) Entro i limiti di tale contingente, il prezzo di entrata concordato oltre il quale il dazio specifico supplementare previsto nell'elenco di concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero è di: - 273 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997, - 271 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998, - 268 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999, - 266 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000, - 264 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001 e dal 1° dicembre al 31 maggio degli anni successivi. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di quest'ultimo prezzo di entrata. Se il prezzo di entrata per una determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.» Articolo 4 La Commissione adotta le modalità particolareggiate per l'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (1). Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING REGOLAMENTO (CE) N. 2397/96 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1996 relativo alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele e che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, vista la proposta della Commissione, considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo dell'Uruguay, è stato modificato il regime d'importazione per le arance; considerando che lo scambio di lettere sull'attuazione dell'Uruguay Round, che è parte integrante dell'accordo di associazione, le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, firmato il 20 novembre 1995 e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (1), firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996, prevede che il regime d'importazione per le arance israeliane sia concordato tra la Comunità europea e Israele in un secondo tempo; considerando che è stato raggiunto un accordo su alcune modifiche del regime d'importazione per le arance israeliane; considerando che si dovrebbe adesso approvare il presente accordo in forma di scambio di lettere; considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti (2), dovrebbe essere modificato per attuare il nuovo regime d'importazione nella Comunità di arance provenienti da Israele, come previsto dall'accordo in forma di scambio di lettere con effetto a decorrere dal 1° luglio 1996, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sull'adeguamento del regime d'importazione nella Comunità europea di arance originarie di Israele. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il regolamento (CE) n. 1981/94 è modificata come segue: 1) All'allegato II, nella tabella relativa al n. d'ordine 09.1323 (arance fresche originarie di Israele), il volume del contingente di 290 000 t è sostituito da 200 000 t e la descrizione alla colonna 4 reca l'indicazione «Arance fresche: dal 1° luglio al 30 giugno». 2) Alla fine dell'allegato II, la nota a piè di pagina (2) è sostituita dalla seguente: «(2) Entro i limiti di tale contingente, il prezzo di entrata concordato oltre il quale il dazio specifico supplementare previsto nell'elenco di concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a zero è di: - 273 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997, - 271 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998, - 268 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999, - 266 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000, - 264 ECU/tonnellata dal 1° dicembre 2000 al 31 maggio 2001 e dal 1° dicembre al 31 maggio degli anni successivi. Se il prezzo di entrata di una particolare partita è inferiore del 2 %, 4 %, 6 % o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio specifico è pari rispettivamente al 2 %, 4 %, 6 % o 8 % di quest'ultimo prezzo di entrata. Se il prezzo di entrata per una determinata partita è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio specifico consolidato nell'ambito dell'OMC.» Articolo 4 La Commissione adotta le modalità particolareggiate per l'applicazione del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (1). Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente D. SPRING