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Document 31996R2395
Council Regulation (EC) No 2395/96 of 2 December 1996 on the conclusion of an Agreement on fisheries relations between the European Community and the Republic of Lithuania and of the Protocol laying down the conditions relating to temporary joint ventures and joint enterprises provided for therein
Regolamento (CE) n. 2395/96 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste
Regolamento (CE) n. 2395/96 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste
GU L 332 del 20.12.1996, p. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2395/oj
Regolamento (CE) n. 2395/96 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 20/12/1996 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 2395/96 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che la Comunità europea e la Repubblica lituana hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca ed un protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste; considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo ed il protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo sulle relazioni nel settore della pesca ed il protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste tra la Comunità europea e la Repubblica lituana. I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente E. FITZGERALD