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Document 31996R2395

Regolamento (CE) n. 2395/96 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

GU L 332 del 20.12.1996, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2395/oj

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31996R2395

Regolamento (CE) n. 2395/96 del Consiglio del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 20/12/1996 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2395/96 DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 1996 relativo alla conclusione dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana e del protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e la Repubblica lituana hanno negoziato e siglato un accordo sulle relazioni nel settore della pesca ed un protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste;

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo ed il protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sulle relazioni nel settore della pesca ed il protocollo che stabilisce le condizioni relative alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste tra la Comunità europea e la Repubblica lituana.

I testi dell'accordo e del protocollo sono acclusi al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FITZGERALD

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