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Document 31996R2144

Regolamento (CE) n. 2144/96 della Commissione del 7 novembre 1996 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

GU L 286 del 8.11.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2144/oj

31996R2144

Regolamento (CE) n. 2144/96 della Commissione del 7 novembre 1996 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 08/11/1996 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2144/96 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1996 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 1997 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1875/96 (2), in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1910/96 della Commissione (3) ha avviato la procedura di attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti nel 1997, nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT;

considerando che le domande di titoli provvisori presentate conformemente al regolamento (CE) n. 1910/96 vertono, in generale, su quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di prodotti; che, di conseguenza, è opportuno procedere all'attribuzione dei titoli in primo luogo ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie filiali e, in secondo luogo, agli altri richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti i prodotti considerati in ciascuno dei tre anni precedenti; che, per garantire, da un lato, che la prima assegnazione non esaurisca i quantitativi disponibili per ciascun gruppo e, dall'altro, che i quantitativi per i quali è concesso un titolo non siano possibilmente inferiori ad un livello ragionevole, è necessario, alla luce delle domande ricevute, limitare la prima assegnazione ad una determinata percentuale dei quantitativi disponibili per ciascun gruppo di prodotti; che, in quest'ottica, è possibile fissare i coefficienti di assegnazione per i suddetti gruppi di richiedenti; che è necessario respingere tutte le altre domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1910/96, per i gruppi di prodotti contemplati dal contingente americano dei formaggi elencati nell'allegato,

- da richiedenti che abbiano designato proprie filiali come importatori, sono accettate nella misura permessa dai coefficienti di assegnazione figuranti nella colonna 4 dell'allegato,

- da richiedenti che dimostrino di avere esportato negli Stati Uniti i prodotti considerati in ciascuno dei tre anni precedenti, sono accettate nella misura in cui lo permetta l'applicazione dei coefficienti indicati nella colonna 5 dell'allegato,

- da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(2) GU n. L 247 del 28. 9. 1996, pag. 36.

(3) GU n. L 251 del 3. 10. 1996, pag. 18.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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