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Document 31996R1421

    Regolamento (CE) n. 1421/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

    GU L 182 del 23.7.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1997; abrog. impl. da 397R1402

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1421/oj

    31996R1421

    Regolamento (CE) n. 1421/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

    Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0014 - 0014


    REGOLAMENTO (CE) N. 1421/96 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3461/85 relativo all'organizzazione di campagne per la promozione del consumo di succo d'uva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3461/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/95 (4), reca le norme relative all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva;

    considerando che per permettere a taluni Stati membri di rispettare le procedure amministrative nazionali, si ravvisa l'opportunità di unificare i termini previsti per la designazione dell'organismo che realizza la campagna promozionale, nonché per la presentazione dei programmi promozionali da esso elaborati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3461/85, il testo dei due trattini è sostituito dal testo seguente:

    «designa, previa consultazione delle organizzazioni professionali più rappresentative della produzione e/o della commercializzazione di succo d'uva, l'organismo di cui al paragrafo 1 e presenta alla Commissione, entro quattro mesi dalla designazione degli Stati membri in cui saranno realizzate le campagne promozionali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, i programmi messi a punto da detto organismo, accompagnati da un parere motivato sulla loro conformità con le condizioni previste all'articolo 3, nonché sui loro effetti in relazione all'incremento del consumo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

    (3) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22.

    (4) GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 46.

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