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Document 31996R1215

    Regolamento (CE) n. 1215/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

    GU L 161 del 29.6.1996, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1215/oj

    31996R1215

    Regolamento (CE) n. 1215/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0048 - 0048


    REGOLAMENTO (CE) N. 1215/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 903/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti nel settore del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ai fini dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che, per tener conto del regime d'importazione vigente nel settore del pollame e derivante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono necessarie misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali in termini di esonero dal prelievo all'importazione di taluni prodotti del settore del pollame provenienti dagli Stati ACP o dai PTOM;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (3), prevede modalità d'applicazione per quanto riguarda le condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione per i contingenti di carni di pollame; che, tenuto conto della sostituzione dei prelievi con dazi doganali a partire dal 1° luglio 1995, l'adattamento in via transitoria delle suddette disposizioni è stato effettuato;

    considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie, nel settore dell'agricoltura, per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4) che è necessario prorogare i suddetti adattamenti per il periodo considerato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CEE) n. 903/90 il termine «prelievo» è sostituito ovunque con «dazio doganale previsto nella tariffa doganale comune».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (2) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

    (3) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

    (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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