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Document 31996R1114

    Regolamento (CE) n. 1114/96 della Commissione del 20 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 148 del 21.6.1996, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1114/oj

    31996R1114

    Regolamento (CE) n. 1114/96 della Commissione del 20 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 148 del 21/06/1996 pag. 0032 - 0035


    REGOLAMENTO (CE) N. 1114/96 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni che figurano nell'elenco CXL stabilito in seguito alla conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95, della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 937/96 (5), deve essere adattato per tener conto dei negoziati a titolo dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT i cui risultati avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996 per quanto concerne i contingenti tariffari specificati per paese d'origine; che è opportuno modificare di conseguenza i quantitativi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1600/95;

    considerando che in applicazione del regime di rilascio trimestrale dei titoli d'importazione per le importazioni che fanno parte dei contingenti tariffari non specificati per paese d'origine, l'adattamento dei contingenti in parola per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 deve essere effettuato sul quantitativo disponibile per il rilascio dei titoli per il secondo trimestre 1996 e tenuto conto dei quantitativi restanti dei trimestri precedenti; che occorre pertanto indicare, nel citato allegato II, i quantitativi disponibili per detto secondo trimestre;

    considerando che la validità dei titoli rilasciati per le importazioni che fanno parte dei contingenti tariffari non specificati per paese d'origine è limitata al 30 giugno successivo alla data del rilascio; che, dato il ritardo accumulato nel determinare i quantitativi disponibili per il secondo trimestre 1996 e lo spostamento della data di apertura del periodo di presentazione delle spese per i titoli d'importazione, è opportuno prorogare la suddetta data al 21 settembre 1996;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

    1) All'articolo 15, dopo il primo comma, è inserito il seguente nuovo comma:

    «Tuttavia, la durata di validità dei titoli rilasciati per l'importazione dei quantitativi disponibili per il secondo trimestre 1996 non può superare la data del 21 settembre 1996.»

    2) L'allegato II è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

    (3) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

    (4) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

    (5) GU n. L 127 del 25. 5. 1996, pag. 26.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC NON SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

    (Anno GATT/OMC)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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