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Document 31996R0523

    Regolamento (CE) n. 523/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca

    GU L 77 del 27.3.1996, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/523/oj

    31996R0523

    Regolamento (CE) n. 523/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0012 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 523/96 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1996 che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (1), in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

    considerando che l'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 2027/95 prevede che la Commissione adotti, su richiesta di uno Stato membro, le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (2);

    considerando che i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di adeguare il livello massimo annuo dello sforzo di pesca concesso ai propri battelli per alcuni contingenti che sono stati assegnati a tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3);

    considerando che le misure adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il livello massimo annuo dello sforzo di pesca del Regno dei Paesi Bassi per la cattura di specie demersali con attrezzi mobili, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2027/95, è adeguato come stabilito nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 18 marzo 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

    (2) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

    (3) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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