Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0296

    Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

    GU L 39 del 17.2.1996, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2006; abrogato da 32006R0883

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/296/oj

    31996R0296

    Regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

    Gazzetta ufficiale n. L 039 del 17/02/1996 pag. 0005 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 296/96 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 1996 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare gli articoli 4 e 5,

    vista la decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio (3), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri mobilizzano essi stessi in mezzi finanziari occorrenti per coprire le spese della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, denominato in appresso FEAOG-sezione garanzia; che, in virtù dello stesso regolamento, la Commissione accorda unicamente anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate dagli Stati membri;

    considerando che, ai fini di una gestione corretta dei fondi stanziati per il FEAOG-sezione garanzia nel bilancio della Comunità, è indispensabile che ogni organismo pagatore tenga una contabilità riservata esclusivamente alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia;

    considerando che occorre organizzare la trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di un insieme di dati in merito alle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia; che, a tal riguardo, occorre riconoscere che le comunicazioni relative ai dati quantitativi dovrebbero beneficiare di un certo margine d'inesattezza dovuto, tra l'altro, ai problemi amministrativi legati alla loro definizione; che la stessa osservazione è valida per le previsioni delle spese che, pur dovendo essere affidabili, rivestono per propria natura un carattere di approssimazione; che è opportuno, inoltre, non richiedere la comunicazione delle quantità relative ai rimborsi nel caso in cui ciò comporterebbe un carico amministrativo importante;

    considerando che la regolamentazione agricola comunitaria prevede delle date limite per il pagamento degli aiuti ai beneficiari da parte degli Stati membri; che ogni pagamento intervenuto dopo tali termini regolamentari e il cui ritardo non sia giustificato, deve essere considerato quale spesa irregolare e, di conseguenza, non può, in principio, essere oggetto di un anticipo sulla presa in conto; che allo scopo, tuttavia, di modulare l'impatto finanziario proporzionalmente al ritardo incorso nel pagamento, è opportuno graduare la riduzione degli anticipi in funzione dell'entità del ritardo constatato;

    considerando che, nel caso in cui gli Stati membri non rispettino i termini stabiliti per la trasmissione dei dati relativi alle spese o la coerenza di queste ultime, la Commissione, in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE, può ritardare corrispondentemente il versamento degli anticipi sull'importo riconosciuto delle spese;

    considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1571/93 (5), dispone che, se una misura d'intervento comporta l'acquisto e il magazzinaggio di prodotti, l'importo finanziato è determinato per mezzo di conti annuali stabiliti dagli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio (6) ha stabilito le norme e le condizioni che disciplinano i conti suddetti; che occorre precisare le modalità per mezzo delle quali il finanziamento di dette misure s'inserisce nel regime degli anticipi sull'imputazione delle spese;

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31; che non è opportuno procedere alla scissione dei conti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, data la loro complessità; che è pertanto necessario disporre che le spese risultanti dalle operazioni di settembre vengano contabilizzate, da parte degli organismi pagatori, per il 50 % sulla prima quindicina di ottobre e per il resto, compresi eventuali adeguamenti o correzioni, sulla seconda quindicina di ottobre;

    considerando che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 dispone che l'onere inerente alla mobilizzazione dei mezzi finanziati da parte degli Stati membri possa essere spartito fra alcuni di essi e la Comunità; che si devono prevedere le modalità di dichiarazione, da parte di tali Stati membri, degli interessi a carico della Comunità;

    considerando che è necessario precisare la nozione delle spese che gli organismi pagatori sono tenuti a dichiarare mensilmente;

    considerando che i documenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire dovrebbero essere presentati in modo uniforme; che, data la necessità di adeguarli frequentemente all'evolversi delle esigenze della gestione, la Commissione deve essere in grado di adottare e ritoccare rapidamente, secondo una procedura semplificata, i formulari da usare;

    considerando che è opportuno, per facilitare l'utilizzo delle disposizioni in materia, di sostituire il regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 (8) con un nuovo regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG-sezione garanzia.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione ed il numero del conto suddetto.

    Articolo 2

    Tutti gli organismi pagatori sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione a mezzo telecopia, al più tardi il secondo giorno lavorativo di ogni settimana, l'importo totale delle spese pagate dall'inizio del mese sino alla fine della settimana precedente.

    La comunicazione dev'essere sdoppiata se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente.

    2. In occasione dell'ultima comunicazione del mese gli Stati membri trasmettono, oltre alle spese, tutte le informazioni necessarie per spiegare i forti scarti tra le previsioni fatte in applicazione del paragrafo 5 e le spese realizzate.

    3. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione a mezzo telecopia, non oltre il giorno 10 del mese, l'importo totale delle spese pagate durante il mese precedente.

    Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa entro e non oltre il giorno 25 dello stesso mese.

    4. Nella comunicazione di cui al paragrafo 3, le spese devono essere ripartite per capitoli della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee.

    Tuttavia, per determinate esigenze di controllo finanziario, la Commissione può chiedere una ripartizione più dettagliata.

    5. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione su supporto cartaceo in due copie e per via elettronica, non oltre il giorno 20 di ogni mese, una documentazione destinata all'imputazione nel bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente.

    La documentazione per l'imputazione delle spese pagate dal 1° al 15 ottobre deve essere, invece, trasmessa entro il 10 novembre.

    6. La documentazione di cui al paragrafo 5 dev'essere corredata:

    a) di uno stato giustificativo, elaborato da ciascun organismo pagatore delle spese ripartite secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e, per categoria di spesa, comprensivo:

    - delle spese pagate durante il mese precedente,

    - del totale delle spese pagate dall'inizio dell'esercizio sino alla fine del mese precedente,

    - delle quantità (tonnellate, ettolitri, ettari, capi, ecc.) relative alle spese di cui al secondo trattino e se vi fa riferimento la nomenclatura di bilancio dettagliata,

    - delle previsioni di spesa conformemente all'elenco redatto dai servizi della Commissione, previa discussione al comitato del FEAOG. Queste previsioni possono riguardare, a seconda dei casi:

    - solamente il mese in corso e i due mesi successivi,

    - il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell'esercizio.

    b) se del caso, di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a);

    c) se del caso, di una giustificazione dello scarto tra l'importo delle spese effettuate nel corso del mese precedente, come indicato nella presente comunicazione, e quello dello stesso mese indicato nella comunicazione di cui al paragrafo 3.

    7. Le spese di ottobre sono contabilizzate sul mese di ottobre se effettuate tra il 1° e il 15 e sul mese di novembre se effettuate tra il 16 e il 31.

    Articolo 4

    1. In base ai dati trasmessi in conformità dell'articolo 3, la Commissione decide a versa gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE.

    2. Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti verrà imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti:

    a) fino a concorrenza del 4 % delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non verrà effettuata alcuna riduzione e il numero di mesi di ritardo nel pagamento non avrà alcuna importanza,

    b) una volta superato il margine del 4 %, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino ad un massimo:

    - di un mese sarà ridotta del 10 %,

    - di due mesi sarà ridotta del 25 %,

    - di tre mesi sarà ridotta del 45 %,

    - di quattro mesi sarà ridotta del 70 %,

    - di cinque mesi o più sarà ridotta del 100 %.

    Tuttavia, la Commissione applicherà una graduazione differente e/o dei tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si dovessero verificare particolari condizioni di gestione per talune misure, o se vi siano giustificazioni fondate presentate dagli Stati membri.

    Qualsiasi riduzione di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 della decisione 94/279/CEE.

    3. Nell'ambito degli anticipi sull'imputazione delle spese, il controllo sul rispetto dei termini e delle scadenze, è effettuato a tre riprese nel corso dell'esercizio di bilancio:

    - sulle spese effettuate fino al 31 gennaio,

    - sulle spese effettuate fino al 30 aprile,

    - sulle spese effettuate fino al 31 agosto.

    Gli eventuali superamenti che si verificano nel corso dei mesi di settembre e di ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio.

    4. Le eventuali riduzioni decise in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE e in particolare quelle dovute ad un superamento dei termini e delle scadenze lasciano impregiudicata la successiva decisione di liquidazione dei conti.

    5. La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento degli anticipi agli Stati membri, così com'è previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70, se le comunicazioni di cui all'articolo 3 le pervengono in ritardo o contengono discordanze che richiedono verifiche supplementari.

    Articolo 5

    1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3492/90.

    Tali spese, quelle risultanti dal regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (9) e quelle di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (10) devono essere calcolate, per mezzo di stati giustificativi, secondo un metodo uniforme stabilito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 8.

    2. Gli organismi pagatori contabilizzano l'importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall'inizio dell'esercizio sino alla fine dello stesso mese.

    Tuttavia, per le operazioni realizzate nel mese di settembre, le spese sono contabilizzate per il 50 % sul mese di ottobre e per il resto sul mese di novembre.

    Gli stati giustificativi riguardanti tali operazioni devono essere allegati alla documentazione da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre ed entro il 20 dicembre.

    3. Il paragrafo 2 non si applica per ciò che riguarda gli importi globali di deprezzamento deciso a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1883/78; detti importi sono contabilizzati alla data fissata del regolamento che li stabilisce.

    Articolo 6

    Gli Stati membri per i quali viene decisa, in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, l'assunzione a carico degli interessi, contabilizzano questi ultimi in conformità alle regole fissate dal regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione (11), recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 7

    1. Le spese dichiarate per un determinato mese devono corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Esse possono comportare rettifiche ai dati dichiarati per i mesi precedenti dello stesso esercizio.

    Sono prese in considerazione per l'esercizio «n» le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre dell'anno «n-1» fino al 15 ottobre dell'anno «n».

    2. Per l'applicazione del paragrafo 1, primo comma e fatte salve le disposizioni specifiche della normativa comunitaria, si considerano le date seguenti:

    a) per le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la data alla quale l'organismo pagatore le contabilizza conformemente al paragrafo 2 di detto articolo;

    b) per gli importi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3813/89 della Commissione (12):

    - per quanto riguarda le spese da contabilizzare per il primo anno, la data alla quale sono effettuati i pagamenti capitalizzati;

    - per quanto riguarda le spese da contabilizzare per gli anni successivi, il sesto mese dell'esercizio.

    c) per tutti gli altri tipi di spesa:

    - la data alla quale il conto dell'organismo è stato addebitato,

    oppure

    - la data alla quale l'organismo interessato ha emesso e inviato il titolo di pagamento a un istituto di credito o al beneficiario.

    3. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché, i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l'annullamento vengono segnalati all'organismo pagatore.

    4. I pagamenti a carico del FEAOG-garanzia, ove siano gravati da crediti, sono da considerarsi integralmente realizzati ai sensi del paragrafo 1:

    - alla data del pagamento della somma che resta dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,

    - alla data di liquidazione della spesa, se il credito è uguale o superiore alla spesa liquidata.

    5. I dati cumulati relativi alle spese imputabili a un esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell'ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

    6. Tuttavia, le rettifiche apportate dalla Commissione ai dati di cui all'articolo 5 riguardanti l'intero esercizio sono trasmesse, per informazione, al comitato del Fondo e sono citate in allegato a una decisione di anticipo e vengono contabilizzate dagli organismi nel corso del mese previsto dalla suddetta decisione.

    Articolo 8

    La forma dei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 1, viene stabilita dalla Commissione con decisione adottata previa consultazione del comitato del Fondo.

    Articolo 9

    Il regolamento (CEE) n. 2776/88 è abrogato con effetto dal 16 ottobre 1995.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica per la prima volta alle spese della seconda metà del mese di ottobre 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (2) GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 14.

    (4) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

    (5) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 46.

    (6) GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 3.

    (7) GU n. L 249 del 9. 9. 1988, pag. 9.

    (8) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 85.

    (9) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

    (10) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (11) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 8.

    (12) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17.

    Top