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Document 31996L0025

Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

GU L 125 del 23.5.1996, p. 35–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogato da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/25/oj

31996L0025

Direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 23/05/1996 pag. 0035 - 0058


DIRETTIVA 96/25/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, in agricoltura, nel campo della produzione, della trasformazione e del consumo di prodotti agricoli, le materie prime per mangimi svolgono un ruolo importante;

(2) considerando che, tenuto conto del crescente interesse per la qualità, per l'efficacia e per l'ambiente, la funzione delle materie prime per mangimi in agricoltura assumerà un'importanza ancora maggiore;

(3) considerando che pertanto le norme che disciplinano la circolazione delle materie prime per mangimi sono particolarmente utili per conseguire una sufficiente trasparenza dell'intera catena alimentare attraverso una migliore qualità della produzione agricola, soprattutto di quella animale;

(4) considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (4), stabilisce le norme applicabili alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali; che a tutt'oggi esistono negli Stati membri consuetudini differenti per la disciplina della commercializzazione delle materie prime; che per tale ragione la direttiva 77/101/CEE autorizza gli Stati membri a prevedere, in taluni casi, delle deroghe;

(5) considerando che a seguito di tali deroghe in alcuni Stati membri la direttiva 77/101/CEE disciplina la commercializzazione sia dei mangimi semplici che delle materie prime per mangimi, mentre in altri Stati membri unicamente quella dei mangimi semplici, il che permette di vendere i mangimi semplici come materie prime per mangimi, non soggette ad alcuna disciplina;

(6) considerando che, nella prospettiva di un corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbero essere eliminate le discrepanze ancora esistenti tra gli Stati membri; che, tenuto conto della portata del settore considerato, la direttiva 77/101/CEE dovrebbe essere sostituita da una nuova normativa;

(7) considerando che i mangimi semplici e le materie prime per mangimi sono tra loro talmente simili e prossimi che, al fine di garantire un'integrazione coerente del campo d'applicazione della presente direttiva, devono essere inseriti nell'unica categoria «materie prime per mangimi»;

(8) considerando che la nuova definizione delle «materie prime per animali» include la destinazione di tali prodotti, ovvero l'utilizzazione per l'alimentazione degli animali, come prevedono le definizioni esistenti di «mangimi per animali» e di «mangimi composti per animali»; che è così garantito che il termine «mangime per animali» può avere una portata generale che copre tutte le materie prime per mangimi e i mangimi composti;

(9) considerando che una definizione ampia dei mangimi è particolarmente importante per le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (5), e della direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (6), relativa alle sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per animali; che, in effetti, in quanto talune disposizioni della direttiva 74/63/CEE possono applicarsi soltanto alle materie prime per mangimi e altre disposizioni possono applicarsi a tutti i mangimi, comprese le materie prime per mangimi, occorre utilizzare i due termini «mangimi» e «materie prime per mangimi»;

(10) considerando che, allo scopo di ottenere la trasparenza richiesta nell'intera catena alimentare, nella presente direttiva rientra la «circolazione» delle materie prime per mangimi;

(11) considerando che per ottenere risultati soddisfacenti nella produzione animale occorre, in larga misura, utilizzare correttamente materie prime adeguate e di buona qualità per i mangimi; che tali materie prime devono quindi essere sempre sane, leali e mercantili; che esse non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né essere commercializzate in modo da indurre in errore;

(12) considerando che, poiché diversi prodotti possono essere destinati ad usi alimentari o ad usi non alimentari, la loro destinazione per usi alimentari deve essere specificata in modo chiaro mediante apposita etichettatura obbligatoria nel momento in cui essi vengono immessi in circolazione a tal fine;

(13) considerando che la circolazione delle materie prime per mangimi avviene spesso in spedizioni alla rinfusa ripartite o no in diverse unità; che la circolazione di tali materie prime è prevalentemente accompagnata da documenti quali fatture o lettere di vettura; che tale documentazione può essere utilizzata come «documento di accompagnamento» a norma dell'articolo 5 della presente direttiva; che ciò può essere autorizzato solo se in tutte le fasi della circolazione l'identificazione (delle unità) della spedizione e l'esistenza di un riferimento reciproco e del documento di accompagnamento sono adeguatamente garantiti utilizzando, ad esempio, opportuni numeri o simboli di riferimento;

(14) considerando che, poiché le materie prime per mangimi possono presentare differenze dal punto di vista della qualità sanitaria e nutritiva, occorre operare una chiara distinzione tra le varie materie prime assoggettandole, quando sono immesse in circolazione, ad un'etichettatura obbligatoria che preveda l'indicazione delle rispettive denominazioni specifiche;

(15) considerando che è necessario fornire agli acquirenti o utilizzatori di tali materie prime, per tutta la catena alimentare, informazioni complementari precise e significative, quali le quantità dei componenti analitici aventi un effetto diretto sulla qualità delle materie prime per mangimi; che è necessario evitare che i venditori omettano di dichiarare i quantitativi di componenti analitici in modo che i piccoli acquirenti non debbano richiedere inutilmente tale informazione ed evitare costi inutili dovuti a ripetizioni superflue delle analisi immediatamente prima del termine della catena alimentare; che taluni Stati membri incontrano difficoltà nei controlli a livello delle aziende agricole; che pertanto occorre stabilire disposizioni che prevedano la dichiarazione dei componenti all'inizio della catena alimentare;

(16) considerando che l'etichettatura non deve obbligatoriamente fornire indicazioni sulla composizione analitica delle materie prime per mangimi qualora, prima della transazione, l'acquirente ritenga di non aver bisogno di tali informazioni; che siffatta esenzione dall'etichettatura può applicarsi in particolare ai prodotti immagazzinati sino a quando essi saranno oggetto di una nuova transazione;

(17) considerando che la circolazione delle materie prime per mangimi tra agricoltori riguarda, nella grande maggioranza dei casi, il movimento di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a semplice trattamento fisico quale la trinciatura o la macinazione e non trattati con additivi, salvo se si tratta di conservanti; che, per motivi generali di conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi pratici, non deve essere ritenuta necessaria la dichiarazione di cui alla presente direttiva dei componenti su un documento di accompagnamento quale, ad esempio, la fattura; che ciò dovrebbe tuttavia essere previsto dopo il trattamento di tali prodotti con additivi, poiché tale trattamento può modificarne la composizione chimica e il valore nutritivo;

(18) considerando che le materie prime di origine vegetale o animale destinate ai mangimi sono vendute in piccole quantità in molti punti di vendita al dettaglio, spesso per l'alimentazione di animali da compagnia; che, per ragioni generali di conoscenza delle caratteristiche di tali prodotti e per motivi pratici, non dovrebbe essere richiesta alcuna dichiarazione dei componenti;

(19) considerando che in alcuni paesi terzi non sempre esistono i mezzi necessari per effettuare le analisi volte a fornire le informazioni richieste dalla presente direttiva sulla composizione analitica delle materie prime per mangimi; che occorre pertanto che gli Stati membri possano consentire, a talune condizioni, la immissione in circolazione di tali materie prime nella Comunità, corredate di dati provvisori sulla composizione;

(20) considerando che, al fine di evitare soste non necessarie dei prodotti nei porti e ai nodi stradali/ferroviari, quando non sono direttamente disponibili dati attendibili definitivi sui componenti analitici, in particolare per quanto riguarda materie prime per mangimi provenienti da paesi terzi e immesse per la prima volta in circolazione nella Comunità, occorre prevedere la possibilità di fornire entro dieci giorni lavorativi la conferma finale dei dati forniti a titolo provvisorio;

(21) considerando che vari regolamenti comunitari di base prevedono elenchi di ingredienti e di materie prime per mangimi;

(22) considerando che, per motivi pratici e per garantire la necessaria coerenza ed efficacia sul piano giuridico, dovrebbe essere redatto un elenco delle principali materie prime per mangimi analogo a quelli già stabiliti in settori affini;

(23) considerando che un tale elenco non può essere esauriente, tenuto conto della grande diversità dei prodotti e dei sottoprodotti che possono essere scambiati ed utilizzati, della continua evoluzione della tecnologia alimentare e della necessità di non limitare la scelta dei fabbricanti e degli agricoltori; che, è ammissibile la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle incluse nell'elenco succitato, purché siano designate con denominazioni specifiche che ne evitino la confusione con materie prime che possono avere una denominazione stabilita a livello comunitario;

(24) considerando che le materie prime per mangimi contenenti sostanze e prodotti indesiderabili in quantità superiori a quelle indicate per i mangimi semplici nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE, dovrebbero essere consegnate soltanto a fabbricanti riconosciuti di mangimi composti in base alle disposizioni della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di talune imprese e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (7); che ciò dovrebbe essere precisato mediante etichettatura specifica obbligatoria che indichi la destinazione del prodotto; che tali sostanze e prodotti indesiderabili devono essere elencati nell'allegato II, parte B della direttiva 74/63/CEE con alcune eccezioni relative all'aflatossina, al cadmio, all'arsenico e alle materie prime per mangimi contenenti tali sostanze, che sono già elencate nell'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE;

(25) considerando che la modifica dell'elenco delle principali materie prime per mangimi è una misura di carattere scientifico;

(26) considerando che l'elenco di cui alla parte B dell'allegato della presente direttiva dovrebbe essere utilizzato ai fini della circolazione di materie prime per mangimi indipendentemente dalla destinazione, nonché ai fini dell'etichettatura di materie prime per mangimi utilizzate in mangimi composti;

(27) considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari (8), prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che occorrerebbe che detta direttiva sia abrogata, dal momento dell'applicazione delle parti A e B dell'allegato della presente direttiva;

(28) considerando che, al fine di migliorare l'univocità e la comparabilità, su scala internazionale, dei sistemi di identificazione delle materie prime per mangimi e di scambio di dati sulle materie prime per mangimi, la Commissione dovrebbe essere incaricata di adottare, se del caso, modalità di applicazione allo scopo di istituire, per le materie prime per i mangimi, un sistema internazionale di codificazione pratico, basato su glossari relativi all'origine, alla funzione, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime per mangimi;

(29) considerando che, per agevolare l'adozione di modalità di applicazione, si dovrebbe seguire la procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali;

(30) considerando che è importante garantire che, in base alle disposizioni della presente direttiva, l'esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere controllata ufficialmente in modo uniforme nell'intera Comunità, in tutti gli stadi della circolazione delle materie prime per mangimi;

(31) considerando che l'introduzione della presente direttiva implica la soppressione dei termini «mangimi semplici», «materie prime (ingredienti)», «materie prime» e «ingredienti»; che tali termini devono essere sostituiti, nella legislazione comunitaria attualmente in vigore, e in particolare nelle direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE (9) e 93/74/CEE (10) del Consiglio, con l'espressione «materie prime per mangimi» e che, ove necessario, la definizione di «materie prime per mangimi» deve essere sostituita con quella contenuta nella presente direttiva; che ciò incide anche sulla definizione di mangimi composti; che le direttive 80/511/CEE (11), 82/475/CEE (12) e 91/357/CEE (13) della Commissione, nonché la decisione 91/516/CEE della Commissione (14), dovrebbero essere modificate, per lo stesso motivo, con un atto della Commissione;

(32) considerando che occorre fare in modo che le disposizioni degli allegati siano costantemente adeguate ai più recenti sviluppi delle conoscenze scientifiche o tecniche; che tali modifiche dovranno essere apportate rapidamente nell'ambito della procedura prevista dalla presente direttiva al fine di stabilire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente degli alimenti per animali;

(33) considerando che per una protezione efficace della salute umana e degli animali e per il buon funzionamento del mercato interno occorre intraprendere un'azione a livello comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla circolazione delle materie prime per mangimi all'interno della Comunità.

2. La presente direttiva si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie nel settore dell'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per

a) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele;

b) «immissione in circolazione» («circolazione»): la detenzione di materie prime per mangimi a fini di vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa e le altre forme di trasferimento.

Articolo 3

Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere fatte circolare nella Comunità solo se sane, leali e mercantili. Essi prescrivono che dette materie prime non devono rappresentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone né possono essere immesse in circolazione in un modo che possa indurre in errore.

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che le disposizioni generali dell'allegato, parte A, si applichino all'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi possono essere immesse in circolazione soltanto se le indicazioni sottoelencate, che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore, del confezionatore, dell'importatore, del venditore o del distributore, stabiliti all'interno della Comunità, sono apposte su un documento di accompagnamento o, se del caso, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso:

a) l'espressione «materia prima per mangimi»;

b) la denominazione di tale materia prima e, se del caso, le altre indicazioni di cui all'articolo 7;

c) per le materie prime per mangimi elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte B, colonna 4;

d) per le materie prime per mangimi non elencate nell'allegato, parte B, le indicazioni di cui all'allegato, parte C, colonna 2;

e) se del caso, le indicazioni di cui all'allegato, parte A;

f) il quantitativo netto espresso in unità di massa, per i prodotti solidi, e in unità di massa o di volume, per i prodotti liquidi;

g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo.

2. Sugli imballaggi, sui recipienti, sulle etichette o sui documenti d'accompagnamento possono essere fornite altre eventuali informazioni, a condizione che facciano riferimento a fattori obiettivi o misurabili giustificabili e che non possano indurre in errore l'acquirente. Tali informazioni devono essere separate da quelle di cui al paragrafo 1.

3. Per quantitativi di materie prime per mangimi inferiori o pari a 10 kg e destinati all'utilizzatore finale, le indicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere fornite all'acquirente mediante adeguato avviso esposto nel punto di vendita.

4. Qualora una partita sia frazionata durante la circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1, accompagnate da un riferimento alla partita iniziale, devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sul documento di accompagnamento di ciascuna frazione della partita.

5. In caso di modifica della composizione di una materia prima per mangimi in circolazione, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono essere modificate di conseguenza sotto la responsabilità della persona che fornisce le nuove indicazioni.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 5, le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'allegato, parte A, rubrica V, punti 2) e 3) non sono richieste se:

a) prima di ciascuna transazione l'acquirente ha rinunciato per iscritto a tali informazioni;

b) fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE (15), sono immesse in circolazione materie prime per mangimi di origine animale o vegetale, fresche o conservate, sottoposte o no a trattamento fisico semplice, in quantitativi inferiori o pari a 10 kg, destinate ad animali da compagnia e consegnate direttamente all'utilizzatore finale da parte di un venditore stabilito nello stesso Stato membro.

2. Qualora per una materia prima proveniente da un paese terzo immessa per la prima volta in circolazione nella Comunità non sia stato possibile fornire le garanzie sulla composizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) e d) ed all'allegato parte A, rubrica V, punti 2) e 3) per la mancanza di mezzi atti ad assicurare le analisi necessarie nel paese interessato, gli Stati membri possono consentire che siano forniti dal responsabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), dati provvisori sulla composizione a condizione che:

a) le autorità competenti incaricate dei controlli siano preventivamente informate dell'arrivo della materia prima;

b) le indicazioni definitive sulla composizione siano fornite all'acquirente e alle autorità competenti entro dieci giorni lavorativi dalla data di arrivo nella Comunità;

c) le indicazioni sulla composizione riportate sui documenti siano accompagnate dalle seguenti diciture in grassetto:

«dati provvisori concernenti . . . (numero di riferimento del campione da analizzare) soggetti al controllo di . . . (denominazione e indirizzo del laboratorio incaricato delle analisi) anteriormente al . . . (data)»;

d) gli Stati membri informino la Commissione sulle circostanze in base alle quali è stata applicata la deroga di cui al presente paragrafo.

3. In deroga all'articolo 5:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non sono richieste se, fatte salve le disposizioni della direttiva 90/667/CEE, si tratta di prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, sottoposti o no a trattamento fisico semplice e non trattati con additivi, ad eccezione dei conservanti, ceduti da un agricoltore-produttore ad un allevatore-utilizzatore, entrambi stabiliti nello stesso Stato membro;

b) le indicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), d), e) ed f) e all'allegato, parte A, non sono richieste se sono immessi in circolazione sottoprodotti di origine vegetale o animale ottenuti con un procedimento di trasformazione agroindustriale, con un tenore d'acqua superiore al 50 %.

4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a):

- in tedesco la denominazione «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» può essere sostituita da «Einzelfuttermittel»;

- in italiano la denominazione «materie prime per alimenti degli animali» può essere sostituita da «mangime semplice»;

- in greco la denominazione «ðñþôç ýëç æùïôñïöþí» può essere sostituita da «áðëÞ æùïôñïöÞ».

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi di cui all'allegato, parte B, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni in esso indicate e a condizione che corrispondano alle descrizioni in esso specificate.

2. Gli Stati membri ammettono la circolazione di materie prime per mangimi diverse da quelle dell'elenco di cui al paragrafo 1, a condizione che le denominazioni e/o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli elencati nell'allegato e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identità del prodotto che gli è offerto.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che:

a) le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla direttiva 74/63/CEE possono essere immesse in circolazione unicamente per essere usate da stabilimenti riconosciuti di mangimi composti iscritti in un elenco nazionale a norma della direttiva 95/69/CEE;

b) in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) del presente articolo devono essere etichettate come «materie prime per mangimi destinate a stabilimenti riconosciuti di mangimi composti». Si applica l'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 9

Per la circolazione all'interno della Comunità, le indicazioni che figurano sul documento di accompagnamento, sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette fissate agli stessi sono redatte in una o più lingue che il paese destinatario stabilisce tra le lingue nazionali o ufficiali della Comunità.

Articolo 10

Gli Stati membri vigilano affinché le materie prime per mangimi non siano soggette, per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva, a restrizioni di circolazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 11

Secondo la procedura di cui all'articolo 14:

a) può essere adottato un sistema di codificazione numerica per le materie prime per mangimi elencate sulla base di glossari relativi all'origine e alla parte di prodotto/sottoprodotto utilizzato, al procedimento di fabbricazione e al grado di maturazione/qualità delle materie prime, per agevolarne l'identificazione a livello internazionale, in particolare ricorrendo alla denominazione e ad una descrizione;

b) l'allegato può essere modificato alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché durante la circolazione delle materie prime sia effettuato, almeno per campionamento, un controllo ufficiale inteso ad accertarne la conformità ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE (16), in appresso denominato «comitato».

2. Nei casi in cui si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo il comitato è immediatamente investito della questione dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 14

1. La direttiva 70/524/CEE è modificata nel modo seguente:

a) l'espressione «alimenti semplici per animali» è ovunque sostituita con «materie prime per alimenti per animali»;

b) all'articolo 2, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) "materie prime per alimenti per animali": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di alimenti composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»

c) all'articolo 2, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g) "alimenti composti per animali": miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;».

2. La direttiva 74/63/CEE è modificata nel modo seguente:

a) l'espressione «mangimi semplici» è ovunque sostituita con «materie prime per mangimi»;

b) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;»

c) all'articolo 2, il testo della lettera h) è sostituito dal testo seguente:

«h) "mangimi composti": miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;»

d) all'articolo 2, la lettera i) è soppressa;

e) in tutti i casi, l'espressione «materia(e) prima(e)» è sostituita dall'espressione «materia(e) prima(e) per mangimi».

3. All'articolo 1 della direttiva 82/471/CEE, il testo del paragrafo 2 è modificato nel modo seguente:

a) alla lettera d) sono soppresse le parole «semplici e»;

b) è aggiunta la seguente lettera g):

«g) circolazione delle materie prime per alimenti per animali».

4. La direttiva 93/74/CEE è modificata nel modo seguente:

a) all'articolo 5, punto 8, il termine «ingredienti» è ovunque sostituito dall'espressione «materie prime per alimenti per animali»;

b) all'articolo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) "alimenti composti per animali": miscele di materie prime per alimenti per animali, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;».

Articolo 15

La direttiva 77/101/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 1998.

Articolo 16

Anteriormente al 1° luglio 2001 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera a), corredata all'occorrenza delle proposte opportune.

Articolo 17

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 18

Le disposizioni adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 1998. Tuttavia gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi immesse in circolazione anteriormente al 1° luglio 1998 e non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono rimanere in circolazione fino al 30 giugno 1999.

Articolo 19

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

(1) GU n. C 236 del 24. 8. 1994, pag. 7.

(2) GU n. C 305 del 31. 10. 1994, pag. 147.

(3) GU n. C 102 del 24. 4. 1995, pag. 10.

(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

(5) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/55/CE della Commissione (GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 18).

(6) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/74/CEE (GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23).

(7) GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

(8) GU n. L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.

(9) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

(10) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

(11) GU n. L 126 del 21. 5. 1980, pag. 14.

(12) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27.

(13) GU n. L 193 del 17. 7. 1982, pag. 34.

(14) GU n. L 281 del 9. 10. 1991, pag. 23.

(15) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(16) GU n. L 170 del 3. 8. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE A Osservazioni generali

I. NOTE ESPLICATIVE

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nella parte B in base ai seguenti criteri:

- origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale,

- parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa,

- lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi,

- grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio «a basso tenore di glucosinolato», «ricco di sostanze grasse», «a basso tenore di zuccheri».

2. L'elenco di cui alla parte B è diviso in 12 capitoli:

1. Cereali, loro prodotti e sottoprodotti

2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti

3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti

4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti

5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

6. Foraggi, compresi i foraggi grossolani

7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

8. Prodotti lattiero-caseari

9. Prodotti di animali terrestri

10. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

11. Minerali

12. Vari

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUREZZA BOTANICA

1. Qualora non siano stati fissati altri valori nelle parti B o C, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95 %.

2. Si considerano impurezze botaniche:

a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5 %.

3. I valori indicati si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

Quando il nome di una materia prima per mangimi comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito «olio di semi di soia» oppure «olio di soia».

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate nelle parti B e C del presente allegato. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

>SPAZIO PER TABELLA>

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B e C

1. I tenori indicati o da dichiarare riguardano il peso delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) della direttiva e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte B, deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14,5 % del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dall'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nell'allegato, parte B, deve essere indicato il tenore di ceneri, insolubili in acido cloridrico, delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2 % rispetto alla materia secca.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

Se i prodotti indicati nella colonna 2 della parte B o nella colonna 1 della parte C del presente allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati,

- agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati.

Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3 % del peso totale.

VII. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI MINIMI TOLLERATI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B e C

Se da un controllo ufficiale a norma dell'articolo 12 della direttiva risulta che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori minimi:

a) proteina grezza:

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,

- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

b) zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 5 %,

- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

c) amido e inulina:

- 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 %, ma pari o superiori al 10 %,

- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

d) sostanze grasse grezze:

- 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %,

- 12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 %, ma pari o superiori al 5 %,

- 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

e) fibre grezze:

- 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14 %,

- 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14 %, ma pari o superiori al 6 %,

- 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6 %;

f) umidità e ceneri grezze:

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 %, ma pari o superiori al 5 %,

- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

g) valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

- 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % o (15), a seconda dei casi,

- 10 % del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % ma pari o superiori al 2 % o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi,

- 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % o a 2, a seconda dei casi;

h) ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl:

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3 %,

- 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 %;

i) carotene, vitamina A e xantofilla:

- 30 % del tenore dichiarato;

j) metionina, lisina e basi azotate volatili:

- 20 % del tenore dichiarato.

PARTE B Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi

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PARTE C Disposizioni relative alla dichiarazione di taluni componenti di materie prime per mangimi non elencate

Per le materie prime per mangimi immesse in circolazione e non elencate nella parte B del presente allegato, è prescritta la dichiarazione obbligatoria dei componenti indicati nella colonna 2 qui in appresso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

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