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Document 31996L0021

    Direttiva 96/21/CE del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE

    GU L 88 del 5.4.1996, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2008; abrogato da 32008L0005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/21/oj

    31996L0021

    Direttiva 96/21/CE del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 088 del 05/04/1996 pag. 0005 - 0006


    DIRETTIVA 96/21/CE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1996 che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, relativa agli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (2), in particolare l'articolo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio (3) contiene un allegato con l'elenco dei prodotti alimentari la cui etichettatura deve contenere una o più informazioni complementari obbligatorie;

    considerando che la presente direttiva ha lo scopo di completare il suddetto allegato relativamente ai prodotti alimentari contenenti edulcoranti;

    considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono, oltre che necessarie, indispensabili al raggiungimento degli obiettivi previsti; che tali obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri; che, d'altra parte, la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 94/35/CE;

    considerando che, per garantire un'informazione adeguata del consumatore, è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica;

    considerando che è opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti;

    considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/112/CEE e all'articolo 7 della direttiva 94/35/CE, il progetto della presente direttiva è stato sottoposto al Comitato permanente dei prodotti alimentari che non è stato in grado di mettere un parere; che, in base alla suddetta procedura la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato della direttiva 94/54/CE è completato come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1° luglio 1996 in modo da:

    - autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1996;

    - vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

    Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    T. TREU

    (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE (GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14).

    (2) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

    (3) GU n. L 300 del 23. 11. 1994, pag. 14.

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