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Document 31996L0011

    Direttiva 96/11/CE della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 61 del 12.3.1996, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/11/oj

    31996L0011

    Direttiva 96/11/CE della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0026 - 0030


    DIRETTIVA 96/11/CE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

    sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

    considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 90/128/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/3/CE (3), a partire dal 1° gennaio 1997 esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali ed oggetti di plastica con le restrizioni indicate; che può essere deciso, in casi debitamente giustificati e per alcune sostanze che possono continuare ad essere utilizzate a livello nazionale conformemente all'allegato II, sezione B, il differimento della suindicata scadenza;

    considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti al comitato scientifico dell'alimentazione umana sono state fornite ma non ancora valutate o sono in fase di valutazione o verranno valutate in futuro ed è pertanto giustificato il proseguimento della loro utilizzazione;

    considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione umana ne consentono l'inserimento negli elenchi comunitari senza alcuna restrizione specifica;

    considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non vanno oltre quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/109/CEE;

    considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 90/128/CEE è così modificata:

    1) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, solo i monomeri e le altre sostanze di partenza riportati nella sezione A dell'allegato II, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, fatte salve le restrizioni ivi indicate. Tuttavia le sostanze riportate nella sezione B dell'allegato II, possono essere cancellate prima della data summenzionata qualora i dati richiesti per l'inserimento nella sezione A non vengano forniti in tempo utile ai fini della valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana.»

    2) L'allegato II è così modificato:

    a) le sostanze riportate nell'allegato I della presente direttiva sono inserite secondo l'ordine numerico alla sezione A;

    b) le sostanze riportate nell'allegato II della presente direttiva sono cancellate dalla sezione B.

    3) Nell'allegato III sono inserite secondo l'ordine numerico le sostanze riportate nell'allegato III della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue:

    - a decorrere dal 1° gennaio 1997, permettono il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari conformi alle disposizioni della presente direttiva;

    - a decorrere dal 1° gennaio 1999, vietano la fabbricazione e l'importazione di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conformi alla presente direttiva.

    2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1996.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

    (2) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19.

    (3) GU n. L 41 del 23. 2. 1995, pag. 44.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

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