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Document 31996E0635

    96/635/PESC: Posizione comune del 28 ottobre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar

    GU L 287 del 8.11.1996, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/04/2003; abrogato da 32003E0297

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1996/635/oj

    31996E0635

    96/635/PESC: Posizione comune del 28 ottobre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 08/11/1996 pag. 0001 - 0002


    POSIZIONE COMUNE del 28 ottobre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar (96/635/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

    HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

    1. L'Unione europea, in considerazione delle recenti discussioni svoltesi nelle riunioni di Giacarta e New York con la Birmania/Myanmar, esprime il proprio disappunto per la mancata volontà del Consiglio di Stato per la restaurazione della legge e dell'ordine (SLORC) ad avviare un dialogo costruttivo con essa. L'Unione ribadisce la sua determinazione a riprendere tale dialogo in qualsiasi momento.

    2. L'Unione europea è preoccupata per la mancanza di progressi verso la democratizzazione e per le persistenti violazioni dei diritti dell'uomo nella Birmania/Myanmar. In particolare, l'Unione deplora il ricorso alla tortura, alle esecuzioni sommarie ed arbitrarie, ai lavori forzati, agli stupri, agli arresti per motivi politici, agli spostamenti obbligati della popolazione e le restrizioni alle libertà fondamentali di parola, movimento e associazione. L'Unione condanna la carcerazione, nei mesi di maggio e settembre 1996, di membri e simpatizzanti della Lega nazionale per la democrazia (NLD), e chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici. L'NLD e gli altri partiti politici legali, compresi quelli delle minoranze etniche, dovrebbero poter proseguire liberamente le proprie attività normali. L'Unione chiede allo SLORC di avviare un dialogo costruttivo con i gruppi favorevoli alla democrazia, per giungere alla pacificazione nazionale.

    3. L'Unione europea ricorda la sua grande preoccupazione per il mancato rispetto da parte dello SLORC dei risultati delle elezioni del maggio del 1990 ed il conseguente persistere del regime militare. Essa rileva che il regime militare deve ancora dimostrare in maniera convincente la sua intenzione di insediare un governo democratico civile entro un lasso di tempo credibile. Inoltre, l'Unione europea nota che lo SLORC non ha dimostrato alcuna volontà di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dall'Unione europea stessa.

    4. L'Unione europea ricorda di aver già chiesto al Gruppo speciale sull'arresto e carcerazione arbitrari di visitare la Birmania/Myanmar, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo di avviare un'azione contro tale paese, e al Relatore straordinario sulla Birmania di indagare sulle circostanze relative alla morte del sig. James Leander Nichols.

    5. Al fine di agevolare i progressi verso la democratizzazione e garantire il rilascio immediato e senza condizioni dei prigionieri politici, l'Unione europea

    a) ribadisce le seguenti misure, già adottate:

    i) espulsione di tutto il personale militare addetto alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar negli Stati membri dell'Unione europea ed evacuazione di tutto il personale militare addetto alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri dell'Unione europea nella Birmania/Myanmar;

    ii) embargo sulle armi, munizioni e attrezzature militari (1) e sospensione degli aiuti non umanitari o dei programmi di sviluppo. Si possono prevedere eccezioni per progetti e programmi a sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia, nonché per quelli concentrati sull'alleviamento della povertà e, in particolare, sul soddisfacimento delle prime necessità per la fascia più povera della popolazione nel contesto di una cooperazione decentrata attraverso le autorità civili locali e le organizzazioni non governative;

    b) introduce le seguenti misure addizionali:

    i) divieto di rilascio di visti d'ingresso per i membri di alto livello dello SLORC e loro familiari;

    ii) divieto di rilascio di visto d'ingresso per i membri di alto livello, e loro familiari, delle forze armate o di sicurezza e responsabili dell'elaborazione e attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar, o che traggono benefici da dette politiche; e

    iii) sospensione delle visite governative bilaterali ad alto livello (ministri e funzionari dal grado di direttore politico in su) alla Birmania/Myanmar.

    6. L'attuazione della presente posizione comune sarà seguita dal Consiglio, cui la Presidenza e la Commissione riferiranno regolarmente, e sarà riveduta in base agli sviluppi nella Birmania/Myanmar. Saranno prese in considerazione, se del caso, ulteriori misure. Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento della situazione generale in tale paese, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione delle misure suindicate, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con esso, previo un accurato esame degli sviluppi da parte del Consiglio.

    7. La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dal 29 ottobre 1996 per un periodo di sei mesi rinnovabile.

    8. La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 ottobre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D. SPRING

    (1) Il suddetto embargo concerne armi destinate ad uccidere e le relative munizioni, piattaforme per armi, piattaforme non destinate ad armi ed equipaggiamento ausiliare. L'embargo concerne altresì pezzi di ricambio, riparazioni, manutenzione e trasferimento di tecnologia militare. Non sono soggetti alla presente posizione comune i contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'embargo.

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