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Document 31996D0603

96/603/CE: Decisione della Commissione del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 267 del 19.10.1996, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/603/oj

31996D0603

96/603/CE: Decisione della Commissione del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 19/10/1996 pag. 0023 - 0026


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 1996 recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2),

vista la decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE che per tener conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche;

considerando che il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» di cui alla comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (4), giustifica l'esigenza di diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, dall'uso, dall'ubicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza;

considerando che il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure collegate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio», che insieme contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri;

considerando che il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri, misura che concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), limitando il contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio;

considerando che la definizione delle classi del requisito essenziale dipende in parte dal livello della limitazione;

considerando che il livello della limitazione può essere espresso solo in funzione dei diversi livelli di reazione dell'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale;

considerando che il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per poter valutare la reazione al fuoco dei prodotti sarà elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale e su piccola scala correlate ai pertinenti scenari reali d'incendio;

considerando che detta soluzione rientra in un sistema di classi che non è incluso nel documento interpretativo, ma che è stato adottato con la decisione 94/611/CE;

considerando che nel sistema di classi di cui alla decisione 94/611/CE la classe dei prodotti «nessun contributo all'incendio» destinata ad includere prodotti che non esigono di essere sottoposti a prove di reazione all'incendio e che figurano nelle classi A, tabelle 1 e 2 come «elenco dei prodotti non combustibili»;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE definisce la procedura per adottare le disposizioni necessarie in materia di definizione delle categorie di requisiti purché non siano inclusi nei documenti interpretativi;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I materiali e i prodotti di base di detti materiali elencati nell'allegato della presente decisione, sono inclusi nelle classi A («nessun contributo all'incendio») come previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 94/611/CE, tenuto conto del loro basso livello di combustibilità.

Ai fini di tale classificazione detti materiali e prodotti non devono essere sottoposti a reazione all'azione dell'incendio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25.

(4) GU n. C 62 del 28. 2. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

Materiali da considerare come appartenenti alla classe A di reazione all'azione dell'incendio di cui alla decisione 94/611/CE senza dover essere sottoposti a prove

Nota generale

Per essere considerati delle classi A senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1 % del peso o del volume (occorre tener conto del valore più basso).

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1 % in peso o volume (in base al valore più basso) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

>SPAZIO PER TABELLA>

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