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Document 31996D0366
96/366/EC: Council Decision of 11 June 1996 on the implementation of Article 8 of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra
96/366/CE: Decisione del Consiglio dell'11 giugno 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 8 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
96/366/CE: Decisione del Consiglio dell'11 giugno 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 8 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
GU L 145 del 19.6.1996, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
96/366/CE: Decisione del Consiglio dell'11 giugno 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 8 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 19/06/1996 pag. 0016 - 0016
DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1996 relativa all'applicazione dell'articolo 8 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (96/366/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990, per un periodo di cinque anni, e oltre questo termine qualora non si raggiunga un accordo a norma della lettera b), il Principato di Andorra autorizza la Comunità a immettere in libera pratica, a nome e per conto del Principato di Andorra, i prodotti provenienti dai paesi terzi e destinati al Principato di Andorra; considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) stabilisce che al termine di detto periodo, e nell'ambito dell'articolo 20 dell'accordo, il Principato di Andorra si riserva di esercitare, previo accordo delle parti contraenti, il suo diritto di immissione in libera pratica; considerando che il Principato di Andorra ha chiesto di esercitare il suo diritto di immissione in libera pratica; considerando che, in una dichiarazione adottata il 30 ottobre 1995, il Consiglio ha dato il proprio accordo di massima affinché il Principato di Andorra eserciti tale diritto; considerando che il Consiglio deve stabilire formalmente la posizione della Comunità quale parte contraente; considerando che è necessario fissare un termine per poter preparare le condizioni d'esercizio del diritto di immissione in libera pratica, DECIDE: Articolo unico A decorrere dal 1° luglio 1996, la Comunità europea cessa di garantire l'immissione in libera pratica, a nome e per conto del Principato di Andorra, dei prodotti provenienti dai paesi terzi e destinati al Principato di Andorra. Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. VELTRONI