EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0331

96/331/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1996, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996

GU L 127 del 25.5.1996, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/331/oj

31996D0331

96/331/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1996, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 25/05/1996 pag. 0028 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1996 che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996 (96/331/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 richiede la determinazione per prodotto dei quantitativi globali da fornire quale aiuto alimentare nel 1996, nonché la definizione dei prodotti oggetto dell'aiuto stesso;

considerando che è opportuno decidere i quantitativi globali degli aiuti alimentari per il 1996 e realizzare le azioni di aiuto alimentare in funzione delle disponibilità di bilancio;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'aiuto alimentare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. I quantitativi globali, per ciascun prodotto, che saranno messi a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di organizzazioni umanitarie sono stabiliti nell'allegato I.

2. I prodotti che possono essere forniti quale aiuto alimentare sono elencati nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1; rettifica: GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54.

(2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

ALLEGATO I

Quantitativi di aiuti alimentari da assegnare nel 1996

- Cereali:

a) 927 700 t (minimo) a titolo della convenzione di aiuto alimentare

b) 515 800 t sotto forma di assegnazioni complementari (1)

- Latte in polvere e altri prodotti equivalenti: 20 000 t

- Butteroil: 500 t

- Zucchero: 10 000 t (2)

- Olio vegetale: 60 000 t (3)

- Leguminose: 70 000 t (4)

- Altri prodotti: un importo di 50 milioni di ECU (5).

(1) I quantitativi di cui sopra possono essere aumentati entro un limite massimo del 20 % senza che tale flessibilità modifichi la dotazione di bilancio globale.

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Top