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Document 31996D0331
96/331/EC: Commission Decision of 30 April 1996 on the establishment of overall quantities of food aid for 1996 and a list of products to be supplied as food aid
96/331/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1996, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996
96/331/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1996, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996
GU L 127 del 25.5.1996, p. 28–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
96/331/CE: Decisione della Commissione, del 30 aprile 1996, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 25/05/1996 pag. 0028 - 0030
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1996 che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale aiuto alimentare nel quadro del bilancio 1996 (96/331/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 (2), in particolare l'articolo 5, considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 richiede la determinazione per prodotto dei quantitativi globali da fornire quale aiuto alimentare nel 1996, nonché la definizione dei prodotti oggetto dell'aiuto stesso; considerando che è opportuno decidere i quantitativi globali degli aiuti alimentari per il 1996 e realizzare le azioni di aiuto alimentare in funzione delle disponibilità di bilancio; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'aiuto alimentare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo unico 1. I quantitativi globali, per ciascun prodotto, che saranno messi a disposizione di alcuni paesi in via di sviluppo e di organizzazioni umanitarie sono stabiliti nell'allegato I. 2. I prodotti che possono essere forniti quale aiuto alimentare sono elencati nell'allegato II. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1; rettifica: GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. ALLEGATO I Quantitativi di aiuti alimentari da assegnare nel 1996 - Cereali: a) 927 700 t (minimo) a titolo della convenzione di aiuto alimentare b) 515 800 t sotto forma di assegnazioni complementari (1) - Latte in polvere e altri prodotti equivalenti: 20 000 t - Butteroil: 500 t - Zucchero: 10 000 t (2) - Olio vegetale: 60 000 t (3) - Leguminose: 70 000 t (4) - Altri prodotti: un importo di 50 milioni di ECU (5). (1) I quantitativi di cui sopra possono essere aumentati entro un limite massimo del 20 % senza che tale flessibilità modifichi la dotazione di bilancio globale. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>