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Document 31996D0217

96/217/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 1996, che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

GU L 72 del 21.3.1996, pp. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/217/oj

31996D0217

96/217/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 1996, che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 21/03/1996 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1996 che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (96/217/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (3),

considerando che, con la decisione 95/514/CE, il Consiglio ha stabilito che le ispezioni in campo delle colture di sementi di talune specie, effettuate in determinati paesi terzi, rispondono ai requisiti prescritti dalle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE;

considerando che, nella decisione 95/514/CE, il Consiglio ha stabilito che le sementi di talune specie, prodotte in determinati paesi terzi, sono equivalenti a quelle delle stesse specie prodotte nella Comunità;

considerando che, per talune specie, le suddette constatazioni si applicano alla Slovenia e al Sudafrica;

considerando che l'esame delle norme slovene e della loro applicazione ha permesso di constatare che, per le specie elencate nelle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, le ispezioni in campo previste delle colture di sementi rispondono ai requisiti di cui all'allegato I delle direttive summenzionate; che le condizioni contemplate per le sementi raccolte e controllate in tale paese offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche, il regime di esame, l'identificazione, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che il Sudafrica è stato recentemente ammesso al sistema dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi di granturco e di sorgo destinate al commercio internazionale;

considerando pertanto che le condizioni speciali applicabili al Sudafrica devono essere abolite;

considerando che l'equivalenza riconosciuta per la Slovenia deve essere opportunamente estesa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/514/CE è modificata come segue:

1) Nella parte I dell'allegato, alla voce Slovenia, prima del termine «66/402/CEE» è inserito il termine «66/401/CEE» e dopo il termine «66/402/CEE» è inserito il termine «69/208/CEE».

2) Nella parte II dell'allegato, i paragrafi A.4 e B.9 sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

(2) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(3) GU n. L 296 del 9. 12. 1995, pag. 34.

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