This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996D0079
96/79/EC: Commission Decision of 12 January 1996 laying down the zootechnical certificates of semen, ova and embryos from registered equidae (Text with EEA relevance)
96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)
96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 19 del 25.1.1996, p. 41–49
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602
96/79/CE: Decisione della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 019 del 25/01/1996 pag. 0041 - 0049
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996 che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/79/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che il certificato zootecnico deve contenere dati specifici che consentano di stabilire l'origine e di identificare gli animali dai quali sono stati ottenuti lo sperma, gli ovuli o gli embrioni; considerando che è possibile fare a meno del certificato a condizione che i dati a cui fa riferimento la presente decisione siano già indicati nei documenti relativi allo sperma, agli ovuli o agli embrioni; considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I seguenti dati devono figurare nel certificato relativo allo sperma di equidi registrati: 1) Dati relativi allo stallone donatore: - organismo emittente - denominazione e indirizzo del libro genealogico di origine - razza - numero di iscrizione nel libro genealogico d'origine (se disponibile) - nome dell'animale - data di rilascio del certificato - sistema di identificazione (ad esempio: microchip, tatuaggio, marchio, pittogramma) - identificazione - eventuale determinazione del gruppo sanguigno o di un'analisi che offra garanzie scientifiche equivalenti per verificare l'ascendenza - data di nascita - nome e indirizzo del proprietario - denominazione e numeri di iscrizione nel libro genealogico dei genitori e del nonno materno nonché denominazione dei relativi libri genealogici - risultati dei controlli dell'attitudine e valutazione (facoltativa) del valore genetico. 2) Dati riguardanti lo sperma: - identificazione - numero di dosi - data di raccolta - denominazione e indirizzo del (i) centro(i) di raccolta dello sperma, incluso il numero di registrazione - nome e indirizzo del destinatario. Articolo 2 I dati di cui all'articolo 1 possono essere indicati: 1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato I; 2) nei documenti di accompagnamento dello sperma di Equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 1 sono indicati in detti documenti inserendovi la seguente dicitura: « Il sottoscritto certifica che i documenti allegati contengono i dati di cui all'articolo 1 della decisione 96/79/CE della Commissione ». Articolo 3 I seguenti dati devono essere indicati nei certificati relativi a ovuli di equidi registrati: 1) Dati relativi alla femmina donatrice: - tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1. 2) Dati concernenti gli ovuli: - identificazione - data di raccolta - nome e indirizzo del (i) gruppo(i) di raccolta degli ovuli incluso il numero di registrazione - nome e indirizzo del destinatario. Se una provetta contiene più di un ovulo, ciò deve essere indicato chiaramente e inoltre tutti gli ovuli devono provenire dalla medesima genitrice. Articolo 4 I dati di cui all'articolo 3 possono essere indicati: 1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato II; 2) nei documenti di accompagnamento degli ovuli di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 3 sono indicati in detti documenti, inserendovi la seguente dicitura: « Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 3 della decisione 96/79/CE della Commissione. » Articolo 5 I seguenti dati devono essere indicati nel certificato concernente embrioni di equidi registrati: 1) Dati relativi allo stallone donatore e la femmina donatrice: - tutti i dati di cui all'articolo 1, punto 1. 2) Dati concernenti gli embrioni: - identificazione - data di raccolta - data di inseminazione o accoppiamento - nome e indirizzo del gruppo di raccolta dell'embrione, incluso il numero di registrazione - nome e indirizzo del destinatario. Se una provetta contiene più di un embrione, ciò deve essere chiaramente indicato e inoltre gli embrioni devono provenire dai medesimi genitori. Articolo 6 I dati di cui all'articolo 5 possono essere indicati: 1) sotto forma di certificato conforme al modello di cui all'allegato III; 2) nei documenti di accompagnamento degli embrioni di equidi. In tal caso le autorità competenti devono certificare che i dati di cui all'articolo 5 figurano in detti documenti inserendovi la seguente dicitura: « Il sottoscritto certifica che i presenti documenti contengono i dati di cui all'articolo 5 della decisione 96/79/CE della Commissione. » Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55. ALLEGATO I >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO II >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO III >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM> >RIFERIMENTO A UN FILM>