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Document 31995R2137

Regolamento (CE) n. 2137/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

GU L 214 del 8.9.1995, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2137/oj

31995R2137

Regolamento (CE) n. 2137/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/09/1995 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 2137/95 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1995 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,

considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (4), nel caso di prodotti esportati senza obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, e per i quali un titolo è richiesto soltanto per poter beneficiare di una fissazione anticipata della restituzione, uno Stato membro può prevedere una procedura semplificata in base alla quale il titolo di fissazione anticipata può essere conservato dall'autorità di tale Stato membro responsabile tanto del rilascio del documento che del pagamento della restituzione, senza che il titolo venga presentato all'ufficio doganale di esportazione; che questa procedura semplificata è stata prevista in quanto il titolo di fissazione anticipata non si configura come un vero e proprio titolo di esportazione, bensì come un semplice strumento per la fissazione in anticipo della restituzione;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (5); la restituzione è concessa soltanto previa richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che nel caso di vari prodotti un titolo è chiesto soltanto per la concessione della restituzione;

considerando che le locuzioni « titolo di fissazione anticipata della restituzione », da un lato, e « titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione », dall'altro, quali figurano nelle diverse versioni liguistiche della normativa agricola comunitaria, possono generare confusione con riguardo al campo d'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3719/88; che occorre precisare le condizioni d'applicazione di detto articolo 23;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3719/88, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

« 5. Il presente articolo si applica anche ai prodotti per i quali un titolo di esportazione recante fissazione anticipata dell'importo da restituire è richiesto soltanto per la concessione della restituzione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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