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Document 31995R1963

Regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

GU L 189 del 10.8.1995, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2009; abrog. impl. da 32008R1296

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1963/oj

31995R1963

Regolamento (CE) n. 1963/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 10/08/1995 pag. 0022 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 1963/95 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari all'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), contiene le disposizioni che disciplinano la gestione di tali importazioni; che tuttavia tale regolamento non prevede alcuna disposizione circa l'adattamento della riduzione del dazio all'importazione concessa nel quadro di una gara, in funzione del mese d'importazione; che nel caso del granturco e del sorgo, il prezzo di intervento è adattato tra il mese di novembre e il mese di maggio, per tener conto delle maggiorazioni mensili e il 1° ottobre per tener conto del nuovo raccolto; che per evitare perturbazioni dei mercati è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1839/95 allo scopo di inserirvi gli adattamenti della riduzione corrispondenti agli adattamenti del prezzo di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è aggiunto il seguente testo:

« Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55 %, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

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