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Document 31995R1922
Commission Regulation (EC) No 1922/95 of 3 August 1995 amending Regulation (EEC) No 627/85 on storage aid and financial compensation for unprocessed dried grapes and figs
Regolamento (CE) n. 1922/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
Regolamento (CE) n. 1922/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
GU L 185 del 4.8.1995, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999; abrog. impl. da 31999R1622
Regolamento (CE) n. 1922/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0019 - 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 1922/95 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (4), stabilisce agli articoli 3 e 6 la periodicità e i termini di presentazione, da parte degli organismi ammassatori, delle domande di aiuto all'ammasso e di compensazione finanziaria; che il primo periodo risulta troppo lungo nel caso specifico dei fichi secchi che, dopo la presa in consegna, sono venduti rapidamente per utilizzazioni diverse dall'alimentazione umana; che occorre pertanto ridurre tale periodo onde evitare ritardi eccessivi nel rimborso agli organismi ammassatori delle spese di ammasso e della compensazione finanziaria; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 627/85, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « La prima domanda di aiuto all'ammasso per prodotti acquistati durante una determinata campagna di commercializzazione copre il periodo che va dalla presa in consegna dei prodotti fino al 31 agosto per i fichi secchi e fino al 30 novembre per le uve secche. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995. Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione