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Document 31995R1600

    Regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

    GU L 151 del 1.7.1995, p. 12–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998; abrogato e sostituito da 398R1374

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1600/oj

    31995R1600

    Regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 01/07/1995 pag. 0012 - 0043


    REGOLAMENTO (CE) N. 1600/95 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1094/95 (4), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (5) con effetto dal 1° luglio 1995; che occorre prevedere modalità particolari per il regime dei titoli d'importazione dei prodotti lattiero-caseari, in particolare per quanto riguarda il livello della cauzione da costituire, la durata di validità dei titoli e le operazioni che non sono soggette al regime;

    considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominato « l'accordo ») prevede, per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, taluni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti « di accesso corrente » e « di accesso minimo », che è necessario provvedere all'apertura di detti contingenti per un primo periodo annuale sino al 30 giugno 1996; che occorre altresì determinare il metodo di gestione dei contingenti;

    considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto « di accesso corrente » sono specificati per paese; che, al fine di verificare la conformità dei prodotti importati nell'ambito di questi contingenti con la designazione delle merci in questione nonché il rispetto del contingente tariffario, è opportuno ricorrere al già vigente regime dei titoli rilasciati sotto la responsabilità del paese esportatore;

    considerando che, per quanto concerne l'importazione di burro neozelandese in virtù del contingente previsto dall'accordo, è opportuno conservare alcune delle condizioni speciali precedentemente applicate per le importazioni autorizzate nell'ambito di accordi eccezionali al fine di controllare l'origine e la destinazione del burro;

    considerando che i contingenti tariffari previsti nell'ambito del regime detto « di accesso minimo » non sono specificati per paese; che, al fine di assicurare una gestione corretta ed equa dei contingenti, occorre, da un lato, associare alla domanda di titolo d'importazione la costituzione di una cauzione più elevata di quella richiesta per le normali importazioni e, dall'altro, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande; che occorre altresì prevedere lo scaglionamento dei contingenti nell'arco dell'anno e definire la procedura di attribuzione dei titoli, nonché la durata della loro validità; che questo sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

    considerando che, per ragioni di chiarezza e di efficacia amministrativa, è opportuno includere nello stesso regolamento le disposizioni relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari previsti da altri accordi internazionali nonché quelle relative all'importazione di prodotti lattiero-caseari in virtù dei regimi preferenziali senza limitazioni quantitative; che il controllo relativo alla designazione dei prodotti di cui trattasi nonché, ove del caso, al rispetto del contingente, può essere effettuato sulla base del sistema dei titoli rilasciati dal paese esportatore;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1351/95 (7), può essere pertanto abrogato;

    considerando che le disposizioni particolari del presente regolamento sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (9);

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Regime generale

    Articolo 1

    L'importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (in appresso denominati « prodotti lattiero-caseari ») è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

    Tuttavia, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3719/88, non è richiesto alcun titolo d'importazione per operazioni riguardanti quantitativi non superiori:

    - a 150 kg, per i prodotti di cui ai codici NC 0405 e 0406 e - a 300 kg, per gli altri prodotti lattiero-caseari.

    Articolo 2

    Ai titoli d'importazione si applicano le seguenti modalità particolari:

    1) La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88 ammonta a 10 ECU per 100 kg netti di prodotto.

    2) Nella domanda di titolo nonché nel titolo stesso è riportato, nella casella 16, il codice del prodotto secondo la nomenclatura combinata. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

    3) Il titolo è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino al termine del secondo mese successivo.

    4) Il titolo viene rilasciato il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

    Articolo 3

    I formaggi classificati ai codici NC 0406 20 10, da 0406 90 02 a 0406 90 06 e 0406 90 19 sono soggetti alla presentazione di un certificato IMA 1 conforme ai requisiti di cui al titolo IV.

    Il codice NC 0406 90 01 riguarda unicamente i formaggi importati da paesi terzi.

    TITOLO II

    Regime dei contingenti tariffari

    Articolo 4

    Ai sensi del presente regolamento s'intende per « anno d'importazione »:

    - l'anno civile, per i regimi di cui alle sezioni A e C;

    - il periodo di dodici mesi che ha inizio il 1° luglio, per il regime di cui alla sezione B.

    Sezione A

    Importazione di prodotti lattiero-caseari nel quadro di contingenti tariffari suddivisi per paese d'origine e contemplati negli accordi GATT/OMC

    Articolo 5

    La presente sezione si applica a taluni contingenti tariffari di prodotti lattiero-caseari, suddivisi per paese d'origine e contemplati negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in appresso denominato « l'accordo »).

    Articolo 6

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 5 e le aliquote dei dazi da applicare sono fissati all'allegato I.

    Tuttavia, per quanto concerne il burro neozelandese, il contingente fissato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 è di 38 334 tonnellate.

    Articolo 7

    1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati all'allegato I e all'aliquota di dazio indicata viene rilasciato unicamente su presentazione di un certificato IMA 1, originale o in copia, che soddisfi i requisiti di cui al titolo IV; tale titolo d'importazione riporta il numero del certificato IMA 1.

    2. La validità del certificato IMA 1 non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del rilascio.

    Tuttavia, a partire dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati validi a partire dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel quadro del contingente per il corrispondente anno di importazione.

    Articolo 8

    Al fine di beneficiare del regime all'importaione di cui alla presente sezione, nella domanda di titolo e nel titolo stesso sono riportate:

    - nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato I;

    - nella casella 16, la sottovoce della nomenclatura combinata preceduta da « ex »;

    - nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    - Válido si va acompañado de un certificado IMA 1 [Reglamento (CE) n° 1600/95],

    - Gyldig ledsaget af et certifikat IMA 1 (forordning (EF) nr. 1600/95),

    - Nur gueltig in Verbindung mit einer Bescheinigung IMA 1 (Verordnung (EG) Nr. 1600/95),

    - Éó÷ýaaé aaUEí óõíïaeaaýaaôáé áðue Ýíá ðéóôïðïéçôéêue ÉÌÁ 1 [Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1600/95],

    - Valid if accompanied by an IMA 1 certificate (Regulation (EC) No 1600/95),

    - Valable si accompagné d'un certificat IMA 1 [règlement (CE) n° 1600/95],

    - Valido se accompagnato da un certificato IMA 1 [regolamento (CE) n. 1600/95],

    - Geldig wanneer vergezeld van een certificaat IMA 1 (Verordening (EG) nr. 1600/95),

    - Válido quando acompanhado de um certificado IMA 1 [Regulamento (CE) nº 1600/95],

    - Voimassa vain IMA 1 -todistuksen kanssa [Asetus (EY) N :o 1600/95],

    - Giltig endast med IMA 1-intyget (Foerordning (EG) nr 1600/95),

    - nelle caselle 7 e 8, l'indicazione rispettivamente del paese di provenienza e di quello d'origine.

    Il titolo vincola ad importare dal paese d'origine indicato.

    Articolo 9

    1. Per quanto concerne il contingente tariffario di cui all'articolo 5, relativo al burro di origine neozelandese, si applicano le seguenti modalità particolari :

    a) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, la cauzione ammonta a 5 ECU per 100 kg netti di prodotto ;

    b) le domande di titolo d'importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito ;

    c) nel certificato IMA 1 di cui al titolo IV è indicata la data di fabbricazione del burro di cui trattasi.

    2. Per quanto concerne il controllo dei quantitativi del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, è tenuto conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni d'importazione nel corso del periodo in causa.

    3. Per il burro importato nel quadro del contingente tariffario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine di ogni mese, i quantitativi arrivati nel proprio paese nel corso del mese precedente per i quali sono state accettate dichiarazioni d'importazione.

    Articolo 10

    1. Il burro neozelandese importato nella Comunità in virtù della presente sezione reca, in tutte le fasi della commercializzazione, l'indicazione dell'origine neozelandese.

    2. L'operazione consistente nel mescolare il burro neozelandese con burro comunitario destinato al consumo diretto può aver luogo unicamente nel Regno Unito.

    In tale eventualità, il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto allo stadio precedente il condizionamento in piccoli imballaggi.

    Il Regno Unito comunica alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

    Sezione B

    Importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro di contingenti tariffari contemplati negli accordi GATT/OMC e non suddivisi per paese d'origine

    Articolo 11

    La presente sezione si applica ai contingenti tariffari dei prodotti lattiero-caseari contemplati nell'accordo e non suddivisi per paese d'origine.

    Articolo 12

    1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 11 e le aliquote dei dazi da applicare sono fissati all'allegato II.

    2. I quantitativi di cui all'allegato II per ciascun anno d'importazione sono ripartiti in parti uguali su quattro trimestri con inizio rispettivamente il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile di ogni anno.

    Articolo 13

    Per poter beneficiare del regime d'importazione di cui all'articolo 11 vanno rispettate le seguenti disposizioni :

    a) il richiedente di un titolo d'importazione deve, all'atto della presentazione della domanda, essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commericale nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari ; per i richiedenti stabilire nei nuovi Stati membri, un'attività commerciale con Stati membri della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, è considerata commercio con paesi terzi ; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale ;

    b) la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare l'indicazione di uno solo dei codici NC di cui all'allegato II ; la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più del 25 % del quantitativo di prodotti considerati disponibile per ogni periodo di cui all'articolo 12, relativamente al quale la domanda stessa è stata presentata ;

    c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine ; il titolo vincola ad importare dal paese indicato ;

    d) la domanda di titolo reca, nella casella 15, la dichiarazione dettagliata del prodotto, comprendente in particolare :

    - la materia prima utilizzata,

    - il tenore, in peso (kg), di materie grasse sulla sostanza secca,

    - il tenore, in peso (kg), di acqua nella sostanza non grassa,

    - il tenore, in peso (kg), di materie grasse ;

    e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

    - Reglamento (CE) n° 1600/95, artículo 12,

    - Forordning (EF) nr. 1600/95, artikel 12,

    - Verordnung (EG) Nr. 1600/95, Artikel 12,

    - Káíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1600/95, UEñèñï 12,

    - Article 12 of Regulation (EC) No 1600/95,

    - Règlement (CE) n° 1600/95, article 12,

    - Regolamento (CE) n. 1600/95, articolo 12,

    - Verordening (EG) nr. 1600/95, artikel 12,

    - Regulamento (CE) nº 1600/95, artigo 12º,

    - Asetus (EY) N :o 1600/95, artikla 12,

    - Foerordning (EG) nr 1600/95, artikel 12.

    f) il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

    Articolo 14

    1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e per la prima volta nel corso dei primi 10 giorni seguenti l'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà, nell'ambito del regime all'importazione di cui alla presente sezione, domande relative ad un prodotto dello stesso codice né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso prodotto, tutte le sue domande sono irricevibili.

    3. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo convenuto, compilando il modulo riportato nell'allegato VIII, qualora non siano state presentate domande, o i moduli riportati negli allegati VIII e IX, qualora siano state inoltrate domande.

    4. La Commissione decide entro il più breve termine in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori a quelli disponibili, la Commissione può applicare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se la quantità globale che costituisce oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce la quantità rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

    5. Se la percentuale di cui al paragrafo 4 è superiore al 20 %, il richiedente può rinunciare alla domanda di titolo. In tal caso, egli comunica la propria decisione all'autorità competente nei tre gioni successivi alla pubblicazione della decisione, e la cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, nei quattro giorni successivi alla pubblicazione della decisione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato; la cauzione di cui all'articolo 16 viene svincolata.

    Articolo 15

    La validità dei titoli non può protrarsi oltre il 30 giugno successivo alla data del relativo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    I titoli d'importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 13, lettera a).

    Articolo 16

    In deroga all'articolo 2, punto 1, la cauzione ammonta a 35 ECU per 100 kg netti di prodotto.

    Articolo 17

    In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo importato ai sensi della presente sezione non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

    Sezione C

    Importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro di contingenti tariffari contemplati in altri accordi internazionali

    Articolo 18

    La presente sezione si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Norvegia nel quadro dell'accordo SEE.

    Articolo 19

    1. I prodotti di cui all'articolo 18 nonché le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati all'allegato III.

    2. Si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

    TITOLO III

    Regimi preferenziali d'importazione senza contingenti

    Articolo 20

    Il presente titolo si applica a taluni prodotti lattiero-caseari importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità, o nel quadro di una concessione autonoma, ad aliquote di dazio ridotte senza limitazioni quantitative.

    Articolo 21

    I prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 20 nonché le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati all'allegato IV.

    Articolo 22

    1. Il titolo d'importazione per i prodotti elencati all'allegato IV, all'aliquota di dazio indicata, viene rilasciato unicamente su presentazione di un certificato IMA 1, in originale o in copia, che soddisfi i requisiti di cui al titolo IV; su tale titolo d'importazione è riportato il numero del certificato IMA 1.

    2. L'articolo 7, pragrafo 2, primo comma è d'applicazione.

    Articolo 23

    Un certificato di cui all'articolo 22 sul quale dev'essere indicato il prezzo franco frontiera si considera valido anche se, nel periodo trascorso fra il suo rilascio e l'immissione in libera pratica nella Comunità, il valore franco frontiera da rispettare è stato modificato, purché:

    a) il prezzo franco frontiera indicato nel certificato sia almeno uguale al valore franco frontiera applicabile alla data del rilascio, e b) il certificato sia stato rilasciato meno di un mese prima della modifica del prezzo franco frontiera.

    TITOLO IV

    Modalità relative ai certificati IMA 1

    Articolo 24

    Il certificato IMA 1 è redatto su un modulo conforme al facsimile che figura all'allegato V, nel rispetto delle condizioni fissate nella presente sezione, e deve essere presentato all'atto dell'importazione.

    Articolo 25

    1. Il formato del modulo di cui all'articolo 22 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.

    2. I moduli sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre che in una lingua ufficiale della Comunità, essi possono essere stampati e redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

    3. Il modulo è redatto in una sola volta in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso, esso deve essere redatto in stampatello.

    4. Il certificato è contraddistinto da un numero d'oridine assegnato dall'organismo emittente.

    Articolo 26

    1. Il certificato deve essere redatto per ciascun tipo e ciascuna forma di presentazione dei prodotti di cui agli allegati I, III e IV.

    2. Il certificato deve contenere, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, i dati che figurano all'allegato VI.

    Salvo circostanze imprevedibili o casi di forza maggiore, l'originale del certificato è presentato, insieme ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di rilascio del certificato stesso.

    Articolo 27

    1. La durata di validità del certificato è la stessa del titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

    2. Un certificato è valido solo se debitamente redatto e vidimato da un organismo emittente di cui all'allegato VII.

    3. Il certificato si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate all'uopo.

    Articolo 28

    1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato VII soltanto se a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;

    b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

    c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione necessaria per valutare le indicazioni contenute nei certificati.

    2. L'allegato VII è modificato qualora la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia più soddisfatta o qualora un organismo emittente non soddisfi più uno degli obblighi assunti.

    Articolo 29

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei certificati previsto dal presente titolo.

    TITOLO V

    Disposizioni generali

    Articolo 30

    Salvo disposizioni contrarie, quanto previsto al titolo I si applica ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito dei regimi di cui ai titoli II e III.

    Articolo 31

    Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi come fatti al presente regolamento.

    Articolo 32

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 148 dell'1. 7. 1995, pag. 17.

    (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

    (4) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 31.

    (5) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

    (6) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

    (7) GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 12.

    (8) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (9) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 148 dell'1. 7. 1995.

    (3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

    (4) GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 31.

    (5) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

    (6) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

    (7) GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 12.

    (8) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (9) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

    ALLEGATO I

    CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

    (Anno civile) >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC NON SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

    (Anno GATT/OMC) >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

    (Anno civile) >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    REGIME PREFERENZIALE D'IMPORTAZIONI SENZA CONTINGENTI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO VI

    REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

    Oltre alle caselle da 1 a 6, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

    A. Per quanto riguarda i tipi di latte speciale, detti « per l'alimentazione dei lattanti », dei codici NC 0402 29 11, ex 0404 90 53 e ex 0404 90 93 (numero 1 dell'allegato IV):

    1) la casella n. 7, indicando « latte speciale per l'alimentazione dei lattanti, esente da germi patogeni e tossigeni e contenente meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale »;

    3) la casella n. 13, indicando « superiore al 10 % e inferiore o uguale al 27 % ».

    B. Per quanto riguarda i formaggi Emmental, Gruyère, Bergkaese, Sbrinz, Appenzell, Vacherin Mont d'Or, Fromage Fribourgeois o Tête de Moine, dei codici NC ex 0406 90 02, ex 0406 90 03, ex 0406 90 04, ex 0406 90 05, ex 0406 90 06, ex 0406 90 07, ex 0406 90 08, ex 0406 90 09 e ex 0406 90 18 (numeri 3 e 4 dell'allegato IV):

    1) la casella, 7, indicando a seconda dei casi « formaggi Emmental », « formaggi Gruyère », « formaggi Sbrinz », « formaggi Bergkaese », « formaggi Appenzell », « formaggi Fribourgeois », « formaggi Vacherin Mont d'Or » o « formaggi Tête de Moine », nonché a seconda dei casi:

    - « in forme standard, con crosta »;

    - « in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg »;

    - « in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta su almeno uno dei lati, di un peso netto uguale o superiore a 1 kg »;

    - « in porzioni imballate sotto vuoto o gas inerte, di un peso inferiore o uguale a 450 g »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale »;

    3) la casella n. 11 indicando « almeno il 45 % ».

    C. Per quanto riguarda i formaggi di Glaris alle erbe (detti Schabziger), dei codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 (numero 2 dell'allegato IV):

    1) la casella n. 7, indicando: « formaggi di Glaris (detti Schabziger) »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte scremato di produzione nazionale e aggiunta di erbe finemente tritate ».

    D. Per quanto riguarda i formaggi fusi di cui all'allegato IV, numero 5 e del codice NC ex 0406 30 10:

    1) la casella n. 7, indicando « formaggi fusi, presentati in imballaggi immediati, di peso netto inferiore o uguale a 1 kg, contenenti porzioni o fette non eccedenti il peso netto di 100 g ciascuna »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) di produzione nazionale », per prodotti originari della Svizzera;

    3) la casella n. 11, indicando « inferiore o uguale al 56 % »;

    4) la casella n. 15.

    E. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar, di cui all'allegato I, numero 36 del codice NC ex 0406 90 21:

    1) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi:

    - « formaggi Cheddar in forme intere standard »;

    - « formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g »;

    - « formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale »;

    3) la casella n. 11, indicando « almeno il 50 % »;

    4) la casella n. 14, indicando « almeno 9 mesi »;

    5) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

    F. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui all'allegato I, numero 35 e del codice NC ex 0406 90 21;

    1) la casella n. 7, indicando « formaggi Cheddar in forme intere standard »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale »;

    3) la casella n. 11, indicando « almeno il 50 % »;

    4) la casella n. 14, indicando « almeno 3 mesi »;

    5) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

    G. Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione di cui all'allegato I, numero 33 e del codice NC 0406 90 01:

    1) la casella n. 7, indicando « formaggi Cheddar in forme intere standard »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale »;

    3) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

    H. Per i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano all'allegato I, numero 33 e del codice NC 0406 90 01:

    1) la casella n. 7, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale »;

    2) la casella n. 16, indicando il periodo per il quale è valido il contingente.

    I. Per quanto riguarda i formaggi Tilsit di cui all'allegato IV, numeri 6 e 7 e del codice NC ex 0406 90 25:

    1) la casella n. 7, indicando « formaggi Tilsit »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale »;

    3) le caselle n. 11 e n. 12.

    J. Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui all'allegato IV, numero 8 e del codice NC ex 0406 90 29:

    1) la casella n. 7, indicando « formaggi Kashkaval fabbricati esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg imballati o no in materiale di plastica »;

    2) la casella n. 10, indicando « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale »;

    3) la casella n. 11.

    K. Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra, il formaggio « Tulum Peyniri » e il formaggio « Halloumi », di cui all'allegato IV, numeri 9, 10 e 11 e dei codici NC 0406 90 31, 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88:

    1) la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi « formaggio di pecora » o « formaggio di bufala » nonché « in recipienti contenenti salamoia » o « in otri di pelli di pecora o di capra » o, per quanto riguarda il formaggio « Tulum Peyniri », « in imballaggi individuali di plastica, di contenuto netto non superiore a 10 kg »; per quanto riguarda il formaggio « Halloumi », esso è presentato in imballaggi individuali di plastica di contenuto netto non superiore a 1 kg ovvero in scatole metalliche o di plastica di contenuto netto non superiore a 12 kg;

    2) la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, « esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale » o « esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale » o, nel caso del formaggio « Halloumi », « latte di produzione nazionale »;

    3) le caselle n. 11 e n. 12.

    H. Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg e Ridder che figurano all'allegato III, numero 12 e dei codici NC 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88:

    1) la casella n. 7, indicando:

    « formaggio Jarslberg » e, a seconda dei casi:

    - « in forme con crosta di un peso netto compreso tra 8 a 12 kg »;

    - « in blocchi rettangolari aventi peso netto inferiore o uguale a 7 kg »;

    - « in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg »;

    « formaggi Ridder » e, a seconda dei casi:

    - « in forme con crosta da 1 a 2 kg », o - « in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta almeno da un lato di peso netto uguale o superiore a 150 g »;

    2) la casella n. 11, indicando, a seconda dei casi, « almeno 45 % » o « almeno il 60 % »;

    3) la casella n. 14, indicando, a seconda dei casi, « almeno 3 mesi » o « almeno 4 settimane ».

    ALLEGATO VII

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione dell'articolo 14 (Pagina / ) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/1 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE AD ALIQUOTA RIDOTTA . . . TRIMESTRE Data:

    Stato membro: Regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione Speditore:

    Responsabile da contattare:

    Telefono:

    Telefax:

    Numero di pagine:

    Numero d'ordine delle domande:

    Quantità totale richiesta (in tonnellate):

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO IX

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Applicazione dell'articolo 14 (Pagina / ) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/1 - LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE AD ALIQUOTA RIDOTTA . . . TRIMESTRE Numero d'ordine: Stato membro: Codice NC N. Richiedente (nome e indirizzo) Quantità (in tonnellate) Paese d'origine Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . .

    >FINE DI UN GRAFICO>

    TABELLA RICAPITOLATIVA

    >SPAZIO PER TABELLA>

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