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Document 31995R1534

Regolamento (CE) n. 1534/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

GU L 148 del 30.6.1995, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1534/oj

31995R1534

Regolamento (CE) n. 1534/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1534/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 1533/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha stabilito il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ecu per 100 chilogrammi valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/95 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ecu per tonnellata; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia uguale al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 5 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4), prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6,75 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

a) 64,65 ecu per tutte le zone del Regno Unito,

b) 64,65 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,

c) 64,65 ecu per tutte le zone del Portogallo,

d) 64,65 ecu per tutte le zone della Finlandia,

e) 64,88 ecu per tutte le zone della Spagna,

f) 65,53 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è stabilito a 52,37 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valevole nella Comunità, è stabilito a 46,72 ecu per tonnellata.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B, valevole nella Comunità, è fissato a 32,42 ecu per tonnellata.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,45 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.) (2) GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 10.

(3) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8).

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