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Document 31995R1484

    Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE

    GU L 145 del 29.6.1995, p. 47–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1484/oj

    31995R1484

    Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 29/06/1995 pag. 0047 - 0051


    REGOLAMENTO (CE) N. 1484/95 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 15,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 15,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 10,

    considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1995, i regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 assoggettano l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dai suddetti regolamenti al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito; che questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite;

    considerando che è quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per i settori del pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e pubblicare i rispettivi prezzi limite;

    considerando che i prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione; che è necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire la fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali corrispondenti;

    considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo; che tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi; che la cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (5), che istituisce un codice doganale comunitario; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse;

    considerando che le disposizioni del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (7), sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento suddetto con effetto alla data di entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

    considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti per tali prodotti;

    considerando che i dazi addizionali non possono essere in particolare imposti alle importazioni effettuate su contingenti tariffari concessi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

    considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75, di seguito denominati « dazi addizionali », sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I e originari dei paesi ivi indicati.

    I corrispondenti prezzi limite di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 figurano nell'allegato II.

    Articolo 2

    1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2783/75 vengono stabiliti regolarmente tenendo conto in particolare:

    - dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,

    - dei prezzi franco frontiera della Comunità,

    - dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

    Essi figurano nell'allegato I.

    2. Gli Stati membri comunicano ogni lunedì alla Commissione i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo trattino per le partite rappresentative dei prodotti elencati nell'allegato II.

    Articolo 3

    1. Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrfo 1.

    L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:

    - il contratto d'acquisto o prova equivalente,

    - il contratto di assicurazione,

    - la fattura,

    - il certificato di origine (se del caso),

    - il contratto di trasporto,

    - in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

    2. Nel caso contemplato al paragrafo 1, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1), pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

    L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di quattro mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

    La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

    In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

    Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

    3. Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

    Articolo 4

    1. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 o 3 a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

    b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;

    c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

    d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

    e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

    2. I dazi addizionali corrispondenti ai prezzi rappresentativi fissati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, figurano nell'allegato I.

    Articolo 5

    In caso di necessità la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare l'allegato I.

    Tuttavia, essa può modificare i prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.

    Articolo 6

    I dazi addizionali fissati nell'allegato I non si applicano alle importazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (1) e (CE) n. 1474/95 della Commissione (2).

    Articolo 7

    Il regolamento n. 163/67/CEE è abrogato.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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