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Document 31995R1444
Commission Regulation (EC) No 1444/95 of 26 June 1995 fixing for the 1995/96 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes
Regolamento (CE) n. 1444/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
Regolamento (CE) n. 1444/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
GU L 143 del 27.6.1995, p. 33–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1996
Regolamento (CE) n. 1444/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine
Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0033 - 0034
REGOLAMENTO (CE) N. 1444/95 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1995 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 (4), ha fissato le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'importo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, compreso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione; considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori e della differenza tra il costo della materia prima nella Comunità e nei principali paesi terzi concorrenti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1995/1996: a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle prugne secche da susine pronte per il consumo umano, sono stabiliti in allegato. Articolo 2 Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. ALLEGATO Prezzo minimo da pagare ai produttori >SPAZIO PER TABELLA> Aiuto alla produzione >SPAZIO PER TABELLA>