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Document 31995R1237
Commission Regulation (EC) No 1237/95 of 31 May 1995 laying down detailed rules for the application of the stabilizer to the yields used for the calculation of the compensatory payments referred to in Regulation (EEC) No 1765/92
Regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92
Regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92
GU L 121 del 1.6.1995, pp. 29–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000; abrogato e sostituito da 399R2316
Regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/06/1995 pag. 0029 - 0030
REGOLAMENTO (CE) N. 1237/95 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12, considerando che, per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adeguamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa storica risultante dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993; che è opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione dell'eventuale superamento e fissare, in particolare, le rese storiche di riferimento; considerando che gli Stati membri comunicano una tabella ricapitolativa in forza del regolamento (CEE) n. 1664/93 della Commissione, del 29 giugno 1993, relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in ordine al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2); che, per il calcolo dei superamenti, possono essere utilizzati i dati; considerando che le rese di riferimento devono corrispondere alle rese risultanti dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993; che pertanto non è possibile fissare tali rese per i nuovi Stati membri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92: - i prospetti ricapitolativi delle domande di aiuto e delle relative rese corrispondono alle tabelle comunicate dagli Stati membri conformemente al regolamento (CEE) n. 1664/93; - le rese storiche medie derivanti dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993 sono quelle di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Ai fini del calcolo della resa media risultante dalle domande di aiuto per una data campagna: - le superfici sono prese in considerazione previa applicazione, eventualmente, della riduzione proporzionale prevista all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 e della riduzione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del medesimo; - le superfici investite a semi oleosi, sottoposte al ritiro quinquennale previsto dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (3), nonché le superfici di seminativi dichiarate superfici foraggere ai fini dei premi bovini e ovini si considera che ricevano una compensazione in base alla resa media cerealicola della regione. Articolo 3 La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92, procede prima del 31 maggio di ogni anno all'esame comparato dei dati indicati agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e fisserà i necessari coefficienti correttori. Articolo 4 I coefficienti di cui all'articolo 3 si applicano a tutti i pagamenti compensativi dello Stato membro o della regione cui si riferisce la superficie di base, esclusi gli importi di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>