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Document 31995R1237

Regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92

GU L 121 del 1.6.1995, pp. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000; abrogato e sostituito da 399R2316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1237/oj

31995R1237

Regolamento (CE) n. 1237/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/06/1995 pag. 0029 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 1237/95 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 relativo alle modalità di applicazione dello stabilizzatore delle rese utilizzate per il calcolo di pagamenti compensativi previsti dal regolamento (CEE) n. 1765/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12,

considerando che, per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese storiche, il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'adeguamento dei pagamenti compensativi nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa storica risultante dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993; che è opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione dell'eventuale superamento e fissare, in particolare, le rese storiche di riferimento;

considerando che gli Stati membri comunicano una tabella ricapitolativa in forza del regolamento (CEE) n. 1664/93 della Commissione, del 29 giugno 1993, relativo alle informazioni che gli Stati membri devono fornire in ordine al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2); che, per il calcolo dei superamenti, possono essere utilizzati i dati;

considerando che le rese di riferimento devono corrispondere alle rese risultanti dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993; che pertanto non è possibile fissare tali rese per i nuovi Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92:

- i prospetti ricapitolativi delle domande di aiuto e delle relative rese corrispondono alle tabelle comunicate dagli Stati membri conformemente al regolamento (CEE) n. 1664/93;

- le rese storiche medie derivanti dai piani di regionalizzazione applicati nel 1993 sono quelle di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini del calcolo della resa media risultante dalle domande di aiuto per una data campagna:

- le superfici sono prese in considerazione previa applicazione, eventualmente, della riduzione proporzionale prevista all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 e della riduzione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del medesimo;

- le superfici investite a semi oleosi, sottoposte al ritiro quinquennale previsto dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (3), nonché le superfici di seminativi dichiarate superfici foraggere ai fini dei premi bovini e ovini si considera che ricevano una compensazione in base alla resa media cerealicola della regione.

Articolo 3

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92, procede prima del 31 maggio di ogni anno all'esame comparato dei dati indicati agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e fisserà i necessari coefficienti correttori.

Articolo 4

I coefficienti di cui all'articolo 3 si applicano a tutti i pagamenti compensativi dello Stato membro o della regione cui si riferisce la superficie di base, esclusi gli importi di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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