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Document 31995R1149

    Regolamento (CE) n. 1149/95 della Commissione del 22 maggio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

    GU L 116 del 23.5.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; abrog. impl. da 32005R1043

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1149/oj

    31995R1149

    Regolamento (CE) n. 1149/95 della Commissione del 22 maggio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 23/05/1995 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 1149/95 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo e che modifica il regolamento (CE) n. 3223/93 relativo a taluni dati statistici riguardanti le restituzioni pagate per l'esportazione di determinati prodotti agricoli sotto forma di merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (3), stabilisce all'articolo 17 paragrafi 10, 11 e 12 le condizioni che devono essere soddisfatte prima che una restituzione sia accordata riguardo a certi prodotti lattiero-caseari importati e successivamente riesportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

    considerando che è necessario estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 482/94 (5), in modo da tener conto delle quantità crescenti di certi prodotti lattiero-caseari importati nell'ambito di accordi particolari da paesi terzi, ad un'imposizione ridotta e della conseguente possibilità di accordare una restituzione maggiore di tale tariffa ridotta;

    considerando che per permettere alla Commissione di controllare gli effetti del presente regolamento è necessario che certe informazioni siano fornite dagli Stati membri;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II del trattato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il seguente articolo 7 bis è inserito nel regolamento (CE) n. 1224/94:

    « Articolo 7 bis

    1. Conformemente all'articolo 7, per le merci dei codici NC da 1806 90 60 a 1806 90 90, del codice NC 1901 e del codice NC 2106 90 98 che contengono un'alta percentuale di prodotti lattiero-caseari dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19, 0405 00 e del codice 0406, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, gli interessati devono effettuare le seguenti dichiarazioni:

    a) che nessuna quantità di prodotti lattiero-caseari è stata importata da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta, o

    b) le quantità di prodotti lattiero-caseari importate da paesi terzi nell'ambito di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta.

    2. Ai fini del paragrafo 1, il termine "contengono un'alta percentuale" significa 67 chilogrammi o più di prodotti lattiero-caseari utilizzati per la fabbricazione di 100 chilogrammi di merci esportate.

    3. Quando la dichiarazione viene eseguita per quantità da determinarsi conformemente al terzo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente può accettare una dichiarazione dell'interessato che attesti che le quantità di prodotti lattiero-caseari effettivamente utilizzate non hanno goduto di accordi particolari che prevedono un'imposizione ridotta al momento dell'importazione.

    4. La dichiarazione effettuata in conformità al paragrafo 1 o l'attestazione redatta conformemente al paragrafo 3 possono essere accettate dall'autorità competente quando è soddisfatta la condizione che il prezzo pagato per il prodotto lattiero-caseario incorporato nelle merci esportate è uguale o quasi uguale al prezzo che prevale sul mercato della Comunità per un prodotto equivalente. Nell'operare il confronto dei prezzi sarà tenuto conto del momento in cui il prodotto lattiero-caseario è stato acquistato.

    5. Quando sono state utilizzate quantità che hanno beneficiato di un regime speciale che prevede un'imposizione ridotta, la restituzione sarà calcolata secondo l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio. »

    Articolo 2

    Il trattino seguente viene aggiunto all'articolo3 del regolamento (CE) n. 3223/93 della Commissione (6):

    « - relativamente all'articolo 7 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (*):

    a) le quantità di merci esportate espresse in tonnellate che hanno goduto di restituzioni all'esportazione nel mese precedente e

    b) l'importo delle restituzioni accordate il mese precedente e le quantità relative ai prodotti dei codici NC 0402 10 19, 0402 21 19 e 0405 che sono state oggetto di accordi speciali al momento dell'importazione.

    (*) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5. »

    Articolo 3

    Il presente regolamento entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1° luglio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1995.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (4) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

    (5) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 32.

    (6) GU n. L 292 del 26. 11. 1993, pag. 10.

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