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Document 31995R0933

    Regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania

    GU L 96 del 28.4.1995, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/933/oj

    31995R0933

    Regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 28/04/1995 pag. 0001 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 933/95 DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con gli accordi in forma di scambi di lettere conclusi tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Ungheria e la Romania, dall'altra, approvati con le decisioni 93/721/CE, 93/723/CE e 93/725/CE (1), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari a dazio ridotto per taluni vini originari di tali paesi; che l'accesso a detti contingenti è riservato ai vini in questione corredati di un attestato, rilasciato da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto, che ne certifichi la conformità con quelli contemplati dall'accordo pertinente e originari dei paesi in questione;

    considerando che tali contingenti tariffari devono essere aperti su base annua dal 1° gennaio al 31 dicembre;

    considerando che occorre garantire, in particolare, un accesso uguale e continuo ai contingenti in questione per tutti gli interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota contingentale a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondono ai requisiti prescritti fino ad esaurimento dei contingenti;

    considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari per rispettare i suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di questi contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a imputare sui volumi contingentali necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter controllare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

    considerando che le norme per la gestione e l'adattamento dei contingenti tariffari applicabili ai paesi interessati sono quelle previste nel regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, e comprendente le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997) (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 per la Bulgaria e la Romania, e dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per l'Ungheria, e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari dalla Bulgaria, dall'Ungheria e dalla Romania sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi:

    a) Vini originari della Bulgaria:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Vini originari dell'Ungheria:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) Vini originari della Romania:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CEE) n. 3590/85 (1). Il documento VI 1 deve recare, nella casella n. 15, una delle seguenti diciture apposta, a seconda dei casi, dall'organismo bulgaro o ungherese:

    a) contingente n. 09.7001:

    « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara »;

    b) contingente n. 09.7003:

    « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità a denominazione d'origine ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara. »;

    c) contingente n. 09.7005:

    « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità a denominazione d'origine ai sensi della legislazione vitivinicola bulgara o un vino della varietà "Gamza" designato e presentato con questo nome o con il sinonimo "Kadarka". »;

    d) contingente n. 09.7009:

    « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino spumante di qualità ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regolamento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM). »;

    e) contingente n. 09.7011:

    « Si certifica che il vino oggetto del presente documento è un vino di qualità, compresi il vino di qualità superiore e il vino di qualità recante l'indicazione geografica "Tokaj", nonché il vino recante la denominazione "Tajbor", ai sensi della legge vitivinicola ungherese n. 36/1970 e del regolamento d'applicazione n. 40/1977 (MEM), modificato dai regolamenti nn. 7/1990 (FM) e 23/1992 (FM). »

    Inoltre, i vini in questione rimangono soggetti al rispetto dei prezzi franco frontiera di riferimento. Il beneficio del contingente tariffario per questi vini è subordinato all'osservanza dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (2).

    Articolo 2

    Si applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento (CE) n. 1798/94.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

    Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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