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Document 31995L0064

    Direttiva 95/64/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passaggeri via mare

    GU L 320 del 30.12.1995, p. 25–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; abrogato da 32009L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/64/oj

    31995L0064

    Direttiva 95/64/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passaggeri via mare

    Gazzetta ufficiale n. L 320 del 30/12/1995 pag. 0025 - 0040


    DIRETTIVA 95/64/CE DEL CONSIGLIO

    dell'8 dicembre 1995

    concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, per assolvere ai compiti ad essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

    considerando parimenti l'importanza di una buona conoscenza del mercato dei trasporti marittimi per gli Stati membri e gli operatori economici;

    considerando che non esiste attualmente alcuna statistica in grado di coprire completamente su scala comunitaria il trasporto di merci e di passeggeri via mare;

    considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 (4), ha messo in evidenza la necessità di istituire statistiche complete di tale tipo;

    considerando che la raccolta di dati statistici comunitari, su una base comparabile o armonizzata, consente l'istituzione di un sistema integrato in grado di fornire informazioni affidabili, compatibili e aggiornate;

    considerando che i dati relativi ai trasporti di merci e di passeggeri via mare devono essere resi comparabili da uno Stato membro all'altro e tra i vari modi di trasporto;

    considerando che la Commissione dovrà presentare a tempo debito una relazione che tracci un quadro del funzionamento della presente direttiva;

    considerando che occorre prevedere un periodo di transizione per consentire agli Stati membri di adeguare i loro sistemi statistici ai requisiti della presente direttiva e di avviare un programma di studi pilota sui problemi specifici posti dalla raccolta di taluni dati;

    considerando che è opportuno, durante il periodo di avvio, che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per l'esecuzione dei lavori necessari;

    considerando che, per l'applicazione della presente direttiva, comprese le misure richieste per il suo adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, si deve ricorrere al comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (5);

    considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta di dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per l'elaborazione delle statistiche ufficiali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli Stati membri elaborano statistiche comunitarie sui trasporti di merci e di passeggeri effettuati da navi che fanno scalo nei porti situati sul loro territorio.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, si intende per

    1) «trasporto di merci e di passeggeri via mare»: i movimenti di merci e di passeggeri per mezzo di navi, su rotte seguite, totalmente o parzialmente, per mare.

    Il campo d'applicazione della presente direttiva comprende altresì le merci:

    a) trasportate verso impianti offshore;

    b) recuperate dai fondi marini e scaricate nei porti.

    Sono esclusi i depositi e i rifornimenti messi a disposizione delle navi;

    2) «nave marittima»: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali.

    Le navi da pesca e le navi-officina per trattamento del pesce, le navi da trivellazione e da esplorazione, i rimorchiatori, gli spintori, le draghe, le navi per la ricerca e l'esplorazione, le navi da guerra e le imbarcazioni utilizzate unicamente a fini non commerciali non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva;

    3) «porto»: un luogo munito di installazioni che consentono alle navi commerciali di attraccare e di scaricare o caricare merci, nonché di sbarcare o imbarcare passeggeri da o verso una nave;

    4) «nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo»: la nazionalità del paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto;

    5) «operatore di trasporto marittimo»: ogni persona tramite la quale o in nome della quale è concluso un contratto di trasporto di merci o di persone via mare con uno spedizioniere marittimo o un passeggero.

    Articolo 3

    Caratteristiche della raccolta di dati

    1. Gli Stati membri rilevano i dati relativi ai seguenti settori:

    a) informazioni in merito alle merci e ai passeggeri;

    b) informazioni in merito alla nave.

    Possono essere escluse dalla raccolta di dati le navi di stazza lorda inferiore a 100.

    2. Le caratteristiche della raccolta di dati, ossia le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e la loro frequenza di osservazione, sono indicate negli allegati della presente direttiva.

    3. La raccolta di dati si basa, per quanto possibile, sulle fonti disponibili, in modo da limitare l'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere.

    Articolo 4

    Porti

    1. Ai fini della presente direttiva viene istituito, secondo la procedura di cui all'articolo 13, un elenco di porti codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime.

    2. Ogni Stato membro seleziona nell'elenco suddetto i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200 000 movimenti di passeggeri.

    Durante un periodo limitato a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro può limitare la sua selezione ai porti che trattano annualmente più di due milioni di tonnellate di merci o che registrano più di 400 000 movimenti di passeggeri.

    Per ogni porto selezionato sono forniti i dati dettagliati, conformemente all'allegato VIII, per i settori (merci, passeggeri) per i quali lo stesso ottempera al criterio di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro settore.

    3. Per porti dell'elenco non selezionati, sono forniti dati sommari, conformemente all'allegato VIII, «insieme di dati A3».

    Articolo 5

    Grado di precisione delle statistiche

    I metodi per la raccolta di dati dovranno essere sviluppati in modo da garantire ai dati statistici comunitari sul trasporto marittimo il grado di precisione necessario all'insieme dei dati statistici descritti all'allegato VIII. Le norme di precisione vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13.

    Articolo 6

    Trattamento dei risultati della raccolta di dati

    Gli Stati membri trattano le informazioni statistiche raccolte in base all'articolo 3, in modo da ottenere statistiche comparabili, che abbiano il grado di precisione di cui all'articolo 5.

    Articolo 7

    Trasmissione dei risultati della raccolta di dati

    1. Gli Stati membri trasmettono all'Ufficio statistico delle Comunità europee i risultati della raccolta di dati di cui all'articolo 3, compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri a norma della legislazione o delle prassi nazionali in materia di riservatezza statistica, conformemente al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Ufficio statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte dal segreto (1).

    2. I risultati sono trasmessi conformemente alla struttura degli insiemi di dati statistici definita nell'allegato VIII. Le modalità tecniche per la trasmissione dei risultati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13.

    3. La trasmissione dei risultati avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui frequenza è trimestrale, e di otto mesi per i dati la cui frequenza è annuale.

    La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1997.

    Articolo 8

    Relazioni

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative ai metodi impiegati per la produzione dei dati. Se necessario gli Stati membri le comunicano anche i mutamenti sostanziali apportati ai metodi di raccolta utilizzati.

    2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro effettuato in base alla presente direttiva, dopo tre anni di raccolta dei dati.

    Articolo 9

    Diffusione dei dati statistici

    La Commissione diffonde i dati statistici appropriati con frequenza simile a quella delle trasmissioni dei risultati.

    Le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati statistici da parte della Commissione sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

    Articolo 10

    Periodo transitorio

    1. Per un periodo di transizione di tre anni al massimo, in base alla procedura di cui all'articolo 13, possono essere concesse deroghe conformemente alla presente direttiva nel caso in cui i sistemi nazionali di statistica richiedano notevoli adeguamenti.

    2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è adottato un programma di studi pilota, secondo la procedura di cui all'articolo 13, per quanto riguarda:

    a) la fattibilità e il costo, per gli Stati membri e per coloro che sono tenuti a rispondere, della raccolta dei seguenti dati:

    - la descrizione delle merci definite nell'allegato III e nell'allegato VIII, insieme di dati B1,

    - i passeggeri trasportati per tragitti brevi,

    - le informazioni relative ai servizi «feeder» e al sistema intermodale dei trasporti,

    - i dati relativi alla nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo;

    b) la possibilità di raccogliere dati in applicazione degli accordi conclusi, nell'ambito della semplificazione delle procedure di commercio, dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), del Centro europeo di normalizzazione (CEN) e delle regolamentazioni doganali internazionali.

    La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota e presenta proposte sulla possibilità di estendere il regime introdotto dalla presente direttiva per istituire una raccolta regolare di tali elementi d'informazione.

    Articolo 11

    Contributo finanziario

    1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dalla presente direttiva, di un contributo finanziario della Comunità alle spese di esecuzione dei relativi lavori.

    2. L'importo dei crediti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

    3. L'autorità di bilancio stabilisce i crediti disponibili per ciascun anno.

    Articolo 12

    Modalità d'applicazione

    Le modalità d'applicazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie per adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, ed in particolare:

    - l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati alla presente direttiva nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un considerevole aumento dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere;

    - l'elenco di porti, aggiornati periodicamente, codificati dalla Commissione, e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4),

    - le esigenze di precisione (articolo 5),

    - la descrizione tecnica di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7),

    - le modalità di pubblicazione o di diffusione dei dati (articolo 9),

    - le deroghe alle disposizioni della presente direttiva da accordare durante il periodo di transizione nonché gli studi pilota previsti (articolo 10),

    - la nomenclatura equivalente di stazza lorda per gruppo di navi (allegato VII),

    sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

    Articolo 13

    Procedura

    1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

    b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

    In tal caso:

    - la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi dalla data della comunicazione,

    - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

    Articolo 14

    Applicazione

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ultime contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 15

    La presente direttiva entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 16

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BORRELL FONTELLES

    (1) GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 12.

    (2) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 493.

    (3) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 6.

    (4) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

    (5) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

    (1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

    ALLEGATO I

    VARIABILI E DEFINIZIONI

    1. VARIABILI STATISTICHE

    a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri:

    - peso lordo in tonnellate delle merci;

    - tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II;

    - descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III;

    - porto dichiarante;

    - direzione del movimento, entrata o uscita;

    - per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo (SEE) descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

    - per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali del SEE descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

    - numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata.

    Per le merci trasportate in container o su unità roro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

    - numero dei container con carico;

    - numero dei container senza carico;

    - numero di unità mobili (roro) con carico;

    - numero di unità mobili (roro) senza carico.

    b) Informazioni relative alle navi:

    - numero di navi;

    - tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi;

    - paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V;

    - tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI;

    - classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII.

    2. DEFINIZIONI

    a) «Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto

    1) di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato;

    2) concepito in maniera da agevolare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico;

    3) munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;

    4) concepito in modo da essere caricato e scaricato;

    5) della lunghezza di almeno 20 piedi.

    b) «Unità roro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le nomenclature devono seguire la raccomandazione n. 21 della CEE-ONU «Codici di tipi di carico degli imballaggi e dei materiali da imballaggio».

    c) «Carico in contenitore»: contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati.

    d) «Carico roro»: unità roro e merci (in contenitori, oppure no) in unità roro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste.

    e) «Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità roro.

    f) «Tonellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.

    g) «Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.

    ALLEGATO II

    CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    NOMENCLATURA DELLE MERCI

    La nomenclatura delle merci da utilizzare dovrà essere conforme alla NST/R (1) fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione.

    GRUPPI DI MERCI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    ZONE COSTIERE MARITTIME

    Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

    Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0030 per i Paesi Bassi, per esempio), tranne i paesi divisi in più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

    ALLEGATO V

    NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

    Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi.

    Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0010 per la Francia, per esempio), eccetto i paesi che hanno più registri.

    Nel caso in cui esistano più registri per un solo paese, il codice sarà:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11.

    ALLEGATO VI

    NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VII

    CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI

    espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL)

    Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda maggiore o pari a 100.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI

    Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità.

    Le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 verranno decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto per un periodo transitorio di tre anni come definito all'articolo 10 della presente direttiva.

    STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE

    * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1 ed F1;

    * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1 ed F1;

    * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci sono: A3, D1 ed F1;

    * Per i porti non selezionati (non per le merci né per i passeggeri), l'insieme di dati da fornire è: A3.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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