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Document 31995L0033
Commission Directive 95/33/EC of 10 July 1995 amending Council Directive 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition
Direttiva 95/33/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Direttiva 95/33/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
GU L 167 del 18.7.1995, p. 17–18
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No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrog. impl. da 32009R0767
Direttiva 95/33/CE della Commissione, del 10 luglio 1995, che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 18/07/1995 pag. 0017 - 0018
DIRETTIVA 95/33/CE DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1995 che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 6, considerando che la direttiva 82/471/CEE stabilisce che il contenuto del suo allegato deve essere costantemente adeguato al processo delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; considerando che lo studio di un nuovo prodotto appartenente al gruppo dei prodotti proteici ottenuti da microrganismi, nella fattispecie da batteri, ha permesso di accertare effetti benefici nei suini, nei vitelli e nei salmoni; che è pertanto opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l'impiego di questo prodotto nell'alimentazione degli animali; considerando che occorre modificare, per motivi tecnologici di fabbricazione, la concentrazione minima del concentrato liquido di L-lisina autorizzato; considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione animale e il comitato scientifico per l'alimentazione umana si sono pronunciati sull'impiego del prodotto proteico di fermentazione ottenuto dalla coltura su gas naturale di Methylococcus capsulatus (Bath), Alcaligenes acidovorans, Bacillus brevis e Bacillus firmus; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8. ALLEGATO 1. Nel gruppo 1.1 « Batteri », sono aggiunti il gruppo di prodotti e il prodotto seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Nel gruppo 3 « Amminoacidi e loro sali », gruppo 3.2 « Lisina », prodotto 3.2.2 « Concentrato liquido di L-lisina (base) », il testo della colonna 5 è sostituito dal testo seguente: « L-lisina: min. 50 % ».