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Document 31995L0030
Commission Directive 95/30/EC of 30 June 1995 adapting to technical progress Council Directive 90/679/EEC on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Direttiva 95/30/CE della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 95/30/CE della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
GU L 155 del 6.7.1995, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000
Direttiva 95/30/CE della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 06/07/1995 pag. 0041 - 0042
DIRETTIVA 95/30/CE DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1995 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), in particolare l'articolo 17, vista la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (2), modificata dalla direttiva 93/88/CEE (3), in particolare l'articolo 19, sentito il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, considerando che le disposizioni della direttiva 90/679/CEE devono essere considerate un elemento importante dell'approccio globale inteso a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; considerando che la direttiva 93/88/CEE, che stabilisce un elenco preliminare di agenti biologici in base alle definizioni formulate dall'articolo 2, punti 2 lettera d), 3 lettera d) e 4 lettera d) della direttiva 90/679/CEE, mira ad armonizzare le condizioni in tale settore pur preservando i progressi realizzati; considerando che l'elenco e la classificazione degli agenti biologici devono essere regolarmente esaminati ed aggiornati in base alle nuove scoperte scientifiche; considerando che è in special modo opportuno che gli agenti la cui posizione è indicata da un asterisco, in quanto non risultano normalmente infettivi attraverso l'aria ambiente, e per i quali gli Stati membri devono valutare la possibilità di rinunciare a talune misure di confinamento in circostanze particolari siano rivalutati in base ad un esame delle più recenti conoscenze, nonché riclassificati al fine di adattarli alla situazione effettiva per quanto riguarda i rischi sul luogo di lavoro; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato III della direttiva 90/679/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di legislazione nazionale da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995. Per la Commissione Padraig FLYNN Membro della Commissione ALLEGATO L'allegato III della direttiva 90/679/CEE è così modificato: 1) Nell'elenco dei « Virus », il gruppo dei « Retroviridae » è così modificato: a) i seguenti agenti elencati sono riclassificati dal gruppo 3 al gruppo 3 (**): - Virus della sindrome di immunodeficienza umana, - Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV), tipi 1 e 2; b) il virus SIV è aggiunto e viene classificato nel gruppo 3 (**); c) il rinvio alla nota « (h) » che figura dopo il termine « Retroviridae » è spostato dopo il termine SIV. 2) Il testo della nota « (h) » dopo l'elenco dei virus è sostituito dal seguente: « Non esiste attualmente alcuna prova di malattia nell'uomo provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione, si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tale retrovirus ». 3) Nell'elenco dei « Parassiti », i seguenti agenti sono riclassificati dal gruppo 3 al gruppo 3 (**): - Echinococcus granulosus, - Echinococcus multiocularis, - Echinococcus vogeli, - Leishmania brasiliensis, - Plasmodium falciparum, - Taenia solium, - Trypanosoma brucei rhodesiense. 4) Dopo l'elenco dei parassiti è aggiunta la seguente indicazione: « (**) Vedi nota introduttiva 8. » 5) I seguenti agenti sono aggiunti e classificati nel gruppo 2: - nell'elenco dei batteri « Streptococcus suis », - nell'elenco dei parassiti « Cyclospora cayetanensis ».