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Document 31995L0004

    Direttiva 95/4/CE della Commissione del 21 febbraio 1995 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    GU L 44 del 28.2.1995, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/4/oj

    31995L0004

    Direttiva 95/4/CE della Commissione del 21 febbraio 1995 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 28/02/1995 pag. 0056 - 0060


    DIRETTIVA 95/4/CE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 1995 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia direttiva 94/13/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 13, secondo trattino, terzo e quarto sottotrattino,

    considerando che non era nota finora la presenza nella Comunità dell'organismo nocivo « Thrips palmi » Karny;

    considerando che nel corso di controlli effettuati nella Comunità è stata riscontrata la presenza di « Thrips palmi » Karny su vegetali « Ficus L. » dopo la loro introduzione;

    considerando che la presenza di « Pseudomonas solanacearum » (Smith) Smith è stata riscontrata in una zona più ampia della Comunità rispetto a quella inizialmente riconosciuta;

    considerando che « Pseudomonas solanacearum » (Smith) Smith è stato riscontrato su tuberi di patata importati dall'Egitto e della Turchia;

    considerando che occorre pertanto migliorare le disposizioni relative alle misure di protezione nei confronti di « Pseudomonas solanacearum » (Smith) Smith e, in particolare, ampliare l'elenco delle piante ospite;

    considerando che la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1996, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (2), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (3), stabilisce determinate condizioni per le sementi di base e le sementi certificate delle barbabietole da zucchero e da foraggio della specie « Beta vulgaris » L. intese a garantire che tali sementi siano esenti da Beet necrotic yellow vein virus (rhizomania);

    considerando che è auspicabile che anche le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie « Beta vulgaris » L. non sono definitivamente certificate, e che otterranno la certificiazione ufficiale in un altro Stato membro, siano sottoposte a controlli intesi a garantire che non vi sia alcun rischio di diffusione di Beet necrotic yellow vein virus durante le operazioni di trasporto, lavorazione e smaltimento dei residui risultanti da tale lavorazione;

    considerando che non sono attualmente previste condizioni intese a prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus per quanto riguarda la commercializzazione di sementi di ortaggi della specie « Beta vulgaris » L.;

    considerando che è quindi opportuno introdurre misure protettive nei confronti di Beet necrotic yellow vein virus per le sementi di barbabietole da zucchero, da foraggio e da ortaggi della specie « Beta vulgaris »L.;

    considerando che alcune disposizioni recanti misure protettive nei confronti di tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione, vanno modificate perché non è più opportuno mantenere i divieti stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE per i tuberi di patata originari della Siria;

    considerando che è quindi necessario modificare i pertinenti allegati della direttiva 77/93/CEE;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o aprile 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.

    (3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

    ALLEGATO

    1. Nell'allegato I, parte A, sezione II, lettera b), è aggiunto il punto seguente:

    « 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. »

    2. Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera b), è soppresso il punto 6.

    3. Nell'allegato III, parte A, punto 12, nella colonna di destra è inserito il termine « Siria » tra « Marocco » e « Svizzera. »

    4. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente:

    « e

    aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure

    bb) nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solancearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis. »

    5. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il punto seguente:

    "" ID="1">« 25.7. Vegetali di Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. e Solanum melongena L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith> ID="2">Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale:">

    6. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il punto seguente:

    "" ID="2">a) che i vegetali sono originari di zone indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure"> ID="2">b) che nessun indizio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. »"> ID="1">« 25.8. Tuberi di Solanum tuberosum L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione> ID="2">Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 12 e all'allegato IV A I 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. »">

    7. Nell'allegato IV, punto A, sezione I, il punto 36 è sostituito dal testo seguente:

    "" ID="1">« 36.1. Vegetali di Ficus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi> ID="2">Constatazione ufficiale:"> ID="2">a) che il luogo di produzione è risultato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure"> ID="2">b) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera, oppure"> ID="2">c) che i vegetali sono stati coltivati in serre nelle quali sono state prese misure ufficiali per controllare la presenza di Thrips palmi Karny durante un periodo appropriato e che durante tale periodo non è stata constatata alcuna manifestazione di Thrips palmi Karny."> ID="1">36.2. Vegetali diversi da Ficus L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi> ID="2">Constatazione ufficiale:"> ID="2">a) che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da Thrips palmi Karny, oppure"> ID="2">b) che il luogo di produzione è risultato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure"> ID="2">c) che la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera. »">

    8. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente:

    « e d)

    aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure

    bb) nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. »

    9. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.3, sub cc), secondo trattino, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente dopo:

    « - Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. »:

    « - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. »

    10. Nell'allegato IV, parte A, sezione II, è aggiunto il punto seguente:

    "" ID="1">« 19.7. Vegetali di Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., e Solanum melongena L, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi> ID="2">Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 19.6, se del caso, constatazione ufficiale:"> ID="2">a) che in vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, oppure"> ID="2">b) che nessun indizio di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. »">

    11. Nell'allegato IV, parte B, il punto 27 è sostituito dal testo seguente:

    "" ID="1">« 27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L.> ID="2">Ferme restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE, se applicabili, constatazione ufficiale:"> ID="2">a) che le sementi delle categorie"sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure> ID="3">DK, IRL, P (Azzorre), UK"> ID="2">b) per le "sementi non definitivamente certificate", che le sementi"> ID="2">- soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE, e"> ID="2">- sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) oppure"> ID="2">c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV."> ID="1">27.2. Sementi di ortaggi della specie Beta vulgaris L.> ID="2">Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE, se applicabili, constatazione ufficiale:> ID="3">DK, IRL, P (Azzorre), UK. »">

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