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Document 31995D0340

    95/340/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1995, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE

    GU L 200 del 24.8.1995, p. 38–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004D0438

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/340/oj

    31995D0340

    95/340/CE: Decisione della Commissione, del 27 luglio 1995, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisione 94/70/CE

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 24/08/1995 pag. 0038 - 0041


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 1995

    che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte e che abroga la decisine 94/70/CE

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (95/340/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 23, paragrafi 2 e 3,

    considerando che la decisione 94/70/CE della Commissione (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, stabilisce un elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

    considerando che è stata compiuta una classificazione dei diversi prodotti contemplati dalla decisione succitata; che, alla luce dell'esperienza e tenendo conto del recente rapporto del comitato scientifico veterinario sulle raccomandazioni per il trattamento di latte proveniente da zone colpite dall'afta epizootica, appare giustificato rivedere tale classificazione;

    considerando che per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 94/70/CE e redigere un nuovo elenco;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo dai paesi terzi che figurano nella parte A dell'elenco di cui all'allegato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte che hanno subito un unico trattamento termico, con un effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72°C per almeno 15 secondi e sufficiente da garantire una reazione negativa alla prova della fosfatasi, in provenienza dai paesi terzi figuranti nella parte B dell'elenco di cui all'allegato.

    Articolo 3

    Gli Stati membri autorizzano l'importazione, dai paesi terzi figuranti nella parte C dell'elenco di cui all'allegato, di latte e di prodotti a base di latte che sono stati sottoposti:

    o

    1) ad un processo di sterilizzazione grazie al quale si sia ottenuto un valore F0 pari o superiore a 3

    oppure

    2) a un trattamento termico iniziale il cui effetto sia almeno pari a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72°C per almeno 15 secondi e sufficiente da determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguita da:

    o

    a) i) nel caso del latte o dei prodotti a base di latte destinati al consumo umano:

    - un secondo trattamento termico costituito da una pastorizzazione a temperatura elevata, da un trattamento a temperatura ultra elevata (UHT) o da sterilizzazione, sufficiente comunque a determinare una reazione negativa alla prova della perossidasi,

    oppure

    - per il latte disidratato o prodotti a base di latte disidratato, un secondo trattamento termico con un effetto termico pari almeno a quello ottenuto con il trattamento termico iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito da un processo di essiccazione,

    oppure

    ii) nel caso del latte o dei prodotti a base di latte non destinati al consumo umano:

    - da un secondo trattamento termico con un effetto termico pari almeno a quello ottenuto con il trattamento termico iniziale e sufficiente a determinare una reazione negativa alla prova della fosfatasi, seguito, nel caso del latte disidratato o dei prodotti a base di latte disidratato, da un processo di essiccazione,

    oppure,

    b) un processo di acidificazione mediante il quale il pH viene mantenuto al di sotto di 6 per almeno un'ora.

    Articolo 4

    La decisione 94/70/CE è abrogata.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 1996.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1995.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.

    (2) GU n. L 36 dell'8. 2. 1994, pag. 5.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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