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Document 31995D0322

    95/322/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco

    GU L 190 del 11.8.1995, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/322/oj

    31995D0322

    95/322/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 11/08/1995 pag. 0009 - 0010


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/322/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, punto ii),

    considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato compilato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, nonché di carni fresche e di prodotti a base di carni;

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, le importazioni di equidi da macello e le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione vengono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE (3), 93/196/CEE (4) e 93/197/CEE (5), tutte modificate da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea dalla decisione 93/195/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 95/99/CE (7);

    considerando che da un'ispezione veterinaria inviata dalla Commissione in Marocco e da una dettagliata relazione sulle misure di controllo adottate dalle competenti autorità marocchine risulta che la situazione sanitaria degli equidi in questo paese è sottoposta ad un adeguato controllo da parte di servizi veterinari ben strutturati e ben organizzati;

    considerando che il Marocco è ormai indenne da peste equina da oltre due anni e che negli ultimi 12 mesi non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia;

    considerando che le autorità veterinarie del Marocco si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione o di importazione degli equidi;

    considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati;

    considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, nella colonna « animali vivi » viene depennata, sotto « Osservazioni particolari », la nota in calce (6) concernente il Marocco.

    Articolo 2

    La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo:

    1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

    2) Nell'allegato II, E, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi nel titolo del certificato sanitario.

    Articolo 3

    La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo:

    1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

    2) Nell'allegato II, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del « Gruppo E » nel titolo del certificato sanitario.

    Articolo 4

    Nell'allegato II della decisione 93/196/CEE il « Marocco » è aggiunto all'elenco dei paesi terzi della nota in calce (3), gruppo E.

    Articolo 5

    La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo:

    1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E.

    2) Nell'allegato II, E, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi che figura nella seconda metà del titolo del certificato sanitario in relazione agli equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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