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Document 31995D0322
95/322/EC: Commission Decision of 25 July 1995 amending Council Decision 79/542/EEC and Commission Decisions 92/260/EEC, 93/195/EEC, 93/196/EEC and 93/197/EEC with regard to the animal health conditions and veterinary certification for the temporary admission and re-entry of registered horses and imports into the Community of equidae for slaughter, registered equidae and equidae for breeding and production from Morocco
95/322/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco
95/322/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco
GU L 190 del 11.8.1995, p. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
95/322/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 1995, che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 190 del 11/08/1995 pag. 0009 - 0010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995 che modifica la decisione 79/542/CEE del Consiglio e le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE della Commissione per quanto concerne le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati, nonché le importazioni nella Comunità di equidi da macello, di equidi registrati, di equidi da riproduzione e produzione dal Marocco (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/322/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, punto ii), considerando che con la decisione 79/542/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è stato compilato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, nonché di carni fresche e di prodotti a base di carni; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, le importazioni di equidi da macello e le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione vengono stabilite rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE (3), 93/196/CEE (4) e 93/197/CEE (5), tutte modificate da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea dalla decisione 93/195/CEE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 95/99/CE (7); considerando che da un'ispezione veterinaria inviata dalla Commissione in Marocco e da una dettagliata relazione sulle misure di controllo adottate dalle competenti autorità marocchine risulta che la situazione sanitaria degli equidi in questo paese è sottoposta ad un adeguato controllo da parte di servizi veterinari ben strutturati e ben organizzati; considerando che il Marocco è ormai indenne da peste equina da oltre due anni e che negli ultimi 12 mesi non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tale malattia; considerando che le autorità veterinarie del Marocco si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri con telefax, telegramma o telex entro 24 ore la conferma dell'insorgere delle malattie infettive o contagiose degli equidi che figurano nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, così come eventuali modifiche nella politica di vaccinazione o di importazione degli equidi; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria debbono essere stabilite in base alla situazione sanitaria del paese terzo considerato; che in questo caso si tratta solamente di cavalli registrati; considerando che le decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE debbono essere modificate di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella parte 1 dell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, nella colonna « animali vivi » viene depennata, sotto « Osservazioni particolari », la nota in calce (6) concernente il Marocco. Articolo 2 La decisione 92/260/CEE è modificata nel seguente modo: 1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2) Nell'allegato II, E, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi nel titolo del certificato sanitario. Articolo 3 La decisione 93/195/CEE è modificata nel seguente modo: 1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2) Nell'allegato II, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del « Gruppo E » nel titolo del certificato sanitario. Articolo 4 Nell'allegato II della decisione 93/196/CEE il « Marocco » è aggiunto all'elenco dei paesi terzi della nota in calce (3), gruppo E. Articolo 5 La decisione 93/197/CEE è modificata nel seguente modo: 1) Nell'allegato I, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'origine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi del gruppo E. 2) Nell'allegato II, E, il « Marocco » è aggiunto, rispettando l'ordine alfabetico, all'elenco dei paesi terzi che figura nella seconda metà del titolo del certificato sanitario in relazione agli equidi registrati e equidi da riproduzione e produzione. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione