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Document 31994Y0216(01)

    Risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni

    GU C 48 del 16.2.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    31994Y0216(01)

    Risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni

    Gazzetta ufficiale n. C 048 del 16/02/1994 pag. 0001 - 0002


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 7 febbraio 1994 sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (94/C 48/01)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la risoluzione del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (1), ha stabilito come obiettivo prioritario della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni la liberalizzazione di tutti i servizi pubblici di telefonia vocale, mantenendo tuttavia un servizio universale;

    considerando che l'importanza del servizio universale è stata riconosciuta nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 1993 sulla comunicazione della Commissione del 21 ottobre 1992 «Relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione» e nella risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Verso un orientamento ai costi e un adeguamento delle strutture di determinazione dei prezzi - Le tariffe delle telecomunicazioni nella Comunità» e nel parere del Comitato economico e sociale sulla relazione sui servizi di telecomunicazione del 1992;

    considerando che la presente risoluzione rappresenta un ausilio al raggiungimento dell'obiettivo in questione in un contesto competitivo e al progressivo riequilibrio delle strutture tariffarie attraverso l'individuazione degli elementi principali che costituiscono il servizio universale a livello comunitario e gli orientamenti forniti per quanto concerne i principi da applicare per il finanziamento del servizio universale;

    considerando che, per stabilire come assicurare nel migliore dei modi le offerte di servizio universale, l'autorità nazionale di regolamentazione deve tener conto del fatto che, in taluni casi, le forze di mercato dovrebbero essere in grado di garantire dette offerte su base commerciale senza ulteriori interventi;

    considerando che, in vari casi, ciò potrà comportare, per i concorrenti sul mercato, l'obbligo di fornire un servizio di base a quei clienti che altrimenti, in funzione di considerazioni commerciali, non sarebbero sufficientemente incentivati a servire; che ciò riguarda in particolare la fornitura di offerte di base di telefonia vocale ad un costo accessibile per tutti i clienti che ne facciano ragionevolmente richiesta;

    considerando che, ove la fornitura di un servizio di base di telefonia vocale a causa degli obblighi di servizio universale possa avvenire solo in perdita o a costi che esulano dalle norme commerciali correnti, detto servizio può, laddove ciò si giustifichi e fatta salva l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, essere finanziato attraverso trasferimenti interni, tariffe di accesso o altri meccanismi che tengano debitamente conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo nel contempo il rispetto delle regole di concorrenza, al fine di apportare un giusto contributo all'onere rappresentato dalla fornitura di un servizio universale;

    considerando che le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, compatibilmente con il diritto comunitario, altri obblighi eventualmente necessari per adeguare il servizio universale alle situazioni nazionali specifiche, inclusi gli aspetti di assetto territoriale e le esigenze delle reti di dimensioni limitate, sempreché il rispetto degli obblighi in questione sia tecnicamente realizzabile ad un costo ragionevole;

    considerando che il concetto di servizio universale deve evolvere di pari passo con il progresso tecnico ed economico,

    NOTA:

    che gli atti comunitari elencati in appresso hanno individuato, nel quadro della fornitura di una rete aperta, elementi che costituiscono la base per la definizione del servizio universale, senza modificare la natura giuridica di tali attività né gli obblighi degli Stati membri al riguardo:

    - direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (2),

    - direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate (3),

    - posizione comune adottata dal Consiglio il 30 giugno 1993 in vista dell'adozione della direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alla telefonia vocale,

    - raccomandazione 92/382/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa alla fornitura armonizzata di un gruppo minimo di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (PSDS), in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) (4),

    - raccomandazione 92/383/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, relativa all'apprestamento di modalità armonizzate per l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN) e di un gruppo minimo di offerte di servizi ISDN in conformità con i principi della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (5), e

    che tali elementi devono ancora essere approfonditi ed eventualmente adottati in funzione del futuro contesto competitivo e dell'esperienza pratica;

    RICONOSCE:

    a) l'importanza che rivestono per il futuro sviluppo delle telecomunicazioni nella Comunità il mantenimento e lo sviluppo di un servizio universale di telecomunicazioni, garantito da un finanziamento adeguato;

    b) che i principi di universalità, parità e continuità sono alla base di un siffatto servizio per permettere l'accesso a un servizio minimo definito di una determinata qualità, e la fornitura di tale servizio a tutti gli utenti, a prescindere dall'ubicazione geografica, alla luce delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo ragionevole;

    c) che è necessario disporre di principi comuni per la fornitura del servizio universale al fine di ottenere un contesto di regolamentazione equo ed equilibrato in tutta la Comunità, tenendo conto delle condizioni specifiche nazionali a livello regolamentare e a livello di mercato;

    d) che deve essere possibile garantire una fornitura particolare e mirata nel servizio universale per motivi di ordine sociale;

    e) che per promuovere dei servizi di telecomunicazione su scala comunitaria è necessaria l'interconnessione delle reti pubbliche e che nel futuro contesto competitivo occorre garantire l'interconnessione tra le reti dei vari operatori a livello nazionale e comunitario;

    f) ove la fornitura di un servizio di base di telefonia vocale a causa degli obblighi di servizio universale possa avvenire solo in perdita o a costi che esulano dalle norme commerciali correnti, detto servizio può, laddove ciò si giustifichi e fatta salva l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, essere finanziato attraverso trasferimenti interni, tariffe di accesso o altri meccanismi che tengano debitamente conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, garantendo nel contempo il rispetto delle regole di concorrenza, al fine di apportare un giusto contributo all'onere rappresentato dalla fornitura di un servizio universale;

    g) che nel perseguire l'obiettivo del mantenimento e dello sviluppo di un servizio universale di telecomunicazioni occorre tener conto delle situazioni specifiche delle regioni periferiche dotate di reti meno sviluppate e di reti di dimensioni limitate, nonché del ruolo che possono svolgere, tenuto conto delle priorità definite a livello nazionale, i pertinenti quadri di sostegno comunitario;

    h) che il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi di mercato e i cambiamenti nella domanda degli utenti;

    ACCOGLIE CON FAVORE

    l'intenzione della Commissione di prendere in piena considerazione la necessità di disporre di un servizio universale nella preparazione del futuro adeguamento del quadro di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni e segnatamente nell'applicazione e nell'adeguamento dei principi della fornitura di una rete aperta;

    INVITA gli Stati membri,

    ad istituire e mantenere un quadro di regolamentazione adeguato e a definire obiettivi appropriati in base agli obiettivi e ai principi fissati nella presente risoluzione e in conformità del diritto comunitario, con particolare riferimento alle regole di concorrenza, al fine di assicurare, in funzione delle situazioni nazionali specifiche, inclusi gli aspetti di assetto territoriale e le esigenze delle reti di dimensioni limitata, un servizio universale in tutto il loro territorio;

    INVITA la Commissione:

    a) ad esaminare ed a organizzare, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, consultazioni sui problemi posti dalla definizione e dal finanziamento del servizio universale, tenendo in particolare considerazione la necessità di adeguamento nelle regioni periferiche dotate di reti meno sviluppate;

    b) ad esaminare, di concerto con gli Stati membri, i principi tariffari, i principi contabili e i trasferimenti al fine di agevolare l'elaborazione dei loro programmi nazionali di adeguamento;

    c) ad elaborare principi comuni in materia di tariffe d'accesso, in stretta consultazione con i comitati ad alto livello delle autorità nazionali di regolamentazione;

    d) a presentare una relazione in proposito al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 1° gennaio 1996.

    (1) GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag 1.

    (2) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

    (3) GU n. L 165 del 19. 6. 1992, pag. 27.

    (4) GU n. L 200 del 18. 7. 1992, pag. 1.

    (5) GU n. L 200 del 18. 7. 1992, pag. 10.

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