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Document 31994R3315

    Regolamento (CE) n. 3315/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

    GU L 350 del 31.12.1994, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3315/oj

    31994R3315

    Regolamento (CE) n. 3315/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0009 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 5 pag. 0206
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 5 pag. 0206


    REGOLAMENTO (CE) N. 3315/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3118/93 che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3118/93 (1), del 25 ottobre 1993, per attribuire un numero adeguato di autorizzazioni comunitarie di cabotaggio ai suddetti paesi;

    considerando che a norma dell'articolo 13 del protocollo n. 9 concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria allegato all'atto di adesione di Norvegia, Austria, Finlandia e Svezia, il regolamento (CEE) n. 3118/93 si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 1997: a) ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle competenti autorità austriache per i servizi nazionali di trasporto su strada in altri Stati membri e b) ai trasportatori muniti di autorizzazione comunitaria rilasciata dalle autorità competenti in altri Stati membri per i servizi nazionali di trasporto su strada in Austria;

    considerando che l'ampliamento della Comunità porterà ad un allargamento del mercato dei trasporti su strada; che pertanto occorre aumentare il numero di autorizzazioni di cabotaggio comunitarie per gli attuali dodici Stati membri;

    considerando che, viste le nuove adesioni, occorre apportare alcune modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 3118/93;

    considerando che è temporaneamente necessario continuare a seguire le disposizioni fissate nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), affinché le autorizzazioni di cabotaggio richieste per l'inizio del 1995 possano essere stampate in tempo;

    considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione del 1994, le istituzioni dell'Unione possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione del 1994, che prendono effetto con riserva e alla data di entrata in vigore del suddetto trattato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3118/93 è così modificato:

    1) All'articolo 2, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

    « Il contingentamento comunitario di cabotaggio comprende le autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi ciascuna, indicate nella seguente tabella:

    "" ID="1">1994> ID="2">30 000"> ID="1">1995> ID="2">46 296"> ID="1">1996> ID="2">60 191"> ID="1">1997> ID="2">83 206"> ID="1">1o gennaio - 30 giugno 1998> ID="2">54 091. »">

    2) All'articolo 2, paragrafo 3, la tabella è sostituita dalla seguente:

    "" ID="1">« Belgio> ID="2">3 647> ID="3">4 742> ID="4">6 223> ID="5">4 045"> ID="1">Danimarca> ID="2">3 538> ID="3">4 600> ID="4">6 037> ID="5">3 925"> ID="1">Germania> ID="2">5 980> ID="3">7 774> ID="4">10 203> ID="5">6 632"> ID="1">Grecia> ID="2">1 612> ID="3">2 096> ID="4">2 751> ID="5">1 789"> ID="1">Spagna> ID="2">3 781> ID="3">4 916> ID="4">6 452> ID="5">4 194"> ID="1">Francia> ID="2">4 944> ID="3">6 428> ID="4">8 436> ID="5">5 484"> ID="1">Irlanda> ID="2">1 645> ID="3">2 139> ID="4">2 808> ID="5">1 826"> ID="1">Italia> ID="2">4 950> ID="3">6 435> ID="4">8 445> ID="5">5 490"> ID="1">Lussemburgo> ID="2">1 699> ID="3">2 209> ID="4">2 899> ID="5">1 885"> ID="1">Paesi Bassi> ID="2">5 150> ID="3">6 695> ID="4">8 786> ID="5">5 711"> ID="1">Austria> ID="2">0> ID="3">0> ID="4">4 208> ID="5">2 736"> ID="1">Portogallo> ID="2">2 145> ID="3">2 789> ID="4">3 661> ID="5">2 380"> ID="1">Finlandia> ID="2">1 774> ID="3">2 307> ID="4">3 029> ID="5">1 969"> ID="1">Svezia> ID="2">2 328> ID="3">3 027> ID="4">3 973> ID="5">2 583"> ID="1">Regno Unito> ID="2">3 103> ID="3">4 034> ID="4">5 295> ID="5">3 442 »">

    3) Il testo in alto delle pagine a) e b) degli allegati I e II deve essere sostituito dal seguente:

    « (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione) »

    Le pagine c), d), e) e f) sono, di conseguenza, soppresse.

    4) La parte centrale della pagina a) degli allegati I e II viene sostituita dal seguente testo:

    « AUTORIZZAZIONE DI CABOTAGGIO N. . . .

    per il trasporto nazionale di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea effettuato da un vettore non residente (cabotaggio)

    La presente autorizzazione abilita (2)

    ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro della Comunità europea diverso da quello in cui è stabilito il titolare della presente autorizzazione mediante un veicolo a motore o un insieme di veicoli accoppiati, e a far circolare a vuoto tali automezzi su tutto il territorio della Comunità, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 3118/93 e le disposizioni generali della presente autorizzazione. »

    5) La nota 1 alla pagina a) degli allegati I, II e III viene sostituita dal testo seguente:

    « (1) Sigla distintiva del paese:

    Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo (L), Paesi Bassi (NL), Austria (A), Portogallo (P), Finlandia (FIN), Svezia (S), Regno Unito (GB) (dal 1o gennaio 1996: UK). »

    6) Il testo in alto delle pagine a) e b) dell'allegato III deve essere sostituito dal seguente:

    « (Testo compilato nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione) »

    7) L'intestazione « Colonna 6 » dell'allegato III, pagina c), viene sostituita dal testo seguente:

    « Colonna 6: adoperare le seguenti sigle distintive dei paesi:

    "" ID="1">- Belgio:> ID="2">B"> ID="1">- Danimarca:> ID="2">DK"> ID="1">- Germania:> ID="2">D"> ID="1">- Grecia:> ID="2">GR"> ID="1">- Spagna:> ID="2">E"> ID="1">- Francia:> ID="2">F"> ID="1">- Irlanda:> ID="2">IRL"> ID="1">- Italia:> ID="2">I"> ID="1">- Lussemburgo:> ID="2">L"> ID="1">- Paesi Bassi:> ID="2">NL"> ID="1">- Portogallo:> ID="2">P"> ID="1">- Finlandia:> ID="2">FIN"> ID="1">- Svezia:> ID="2">S"> ID="1">- Regno Unito:> ID="2">GB (dal 1o gennaio 1996: UK)"> ID="1">e dal 1o gennaio 1997:"> ID="1">- Austria> ID="2">A »">

    8) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Fino al 30 giugno 1995 le autorizzazioni di cabotaggio che i trasportatori stabiliti negli attuali Stati membri dovranno utilizzare sono conformi ai modelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 3118/93. Fino alla stessa data, le autorizzazioni di cabotaggio utilizzate dai trasportatori stabiliti in Finlandia e Svezia corrispondono ai modelli di cui agli allegati I e II dell'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, modificato con la decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE (2).

    2. Gli attuali Stati membri possono autorizzare l'impiego del libretto dei resoconti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3118/93 al massimo fino al 31 dicembre 1995. Gli altri Stati membri accettano i libretti in questione sul loro territorio fino al 31 dicembre 1995. Fino a questa medesima data, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'utilizzo del libretto dei resoconti menzionato all'allegato III dell'appendice 2 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, modificato con la decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 1994.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. SEEHOFER

    (1) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

    (2) GU n. L 160 del 28. 6. 1994, pag. 1.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO IV

    PRESTAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE IL .......... (TRIMESTRE) .......... (ANNO) .......... IN BASE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CABOTAGGIO RILASCIATE DA .......... (SIGLA DISTINTIVA DEL PAESE)»

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