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Document 31994R3100

REGOLAMENTO (CE) N. 3100/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

GU L 328 del 20.12.1994, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3100/oj

31994R3100

REGOLAMENTO (CE) N. 3100/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1994 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0064


REGOLAMENTO (CE) N. 3100/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 (4), ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, i carciofi e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (6), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CE) n. 2689/94 della Commissione (7) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 dicembre 1994; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 29 gennaio 1995 conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo rammentare che trovano applicazione le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico, nonché alle varie comunicazioni degli Stati membri onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

(6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

(7) GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 9.

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 (Periodo dal 1o al 29 gennaio 1995)

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