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Document 31994R3098

Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

GU L 328 del 20.12.1994, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; abrogato da 32006R1670

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3098/oj

31994R3098

Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1994 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0061


REGOLAMENTO (CE) N. 3098/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che è opportuno prevedere, in caso di soppressione o di ripristino delle restituzioni all'esportazione in taluni paesi terzi, a causa della situazione sui loro mercati o a seguito della conclusione di accordi con tali paesi, l'adeguamento del coefficiente di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione (3) a partire dal momento in cui acquista efficacia la modifica dell'ammissibilità di taluni mercati al beneficio di restituzioni all'esportazione; che l'articolo 7 del citato regolamento prevede una simile possibilità, ma con un adattamento che ha effetto soltanto a partire dalla campagna successiva all'anno in cui ha luogo la modifica della situazione; che occorre pertanto modificare le disposizioni citate, nonché altre disposizioni relative alle procedure che devono seguire gli organismi competenti degli Stati membri e alle comunicazioni richieste a questi ultimi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2825/93 è così modificato:

1) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto. »

2) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato. »

3) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

« 4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessati per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.

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