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Document 31994R3098
Commission Regulation (EC) No 3098/94 of 19 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2825/93 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 as regards the fixing and granting of adjusted refunds in respect of cereals exported in the form of certain spirit drinks
Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche
Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche
GU L 328 del 20.12.1994, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2006; abrogato da 32006R1670
Regolamento (CE) n. 3098/94 della Commissione del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1994 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0061
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0061
REGOLAMENTO (CE) N. 3098/94 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2825/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando che è opportuno prevedere, in caso di soppressione o di ripristino delle restituzioni all'esportazione in taluni paesi terzi, a causa della situazione sui loro mercati o a seguito della conclusione di accordi con tali paesi, l'adeguamento del coefficiente di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione (3) a partire dal momento in cui acquista efficacia la modifica dell'ammissibilità di taluni mercati al beneficio di restituzioni all'esportazione; che l'articolo 7 del citato regolamento prevede una simile possibilità, ma con un adattamento che ha effetto soltanto a partire dalla campagna successiva all'anno in cui ha luogo la modifica della situazione; che occorre pertanto modificare le disposizioni citate, nonché altre disposizioni relative alle procedure che devono seguire gli organismi competenti degli Stati membri e alle comunicazioni richieste a questi ultimi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2825/93 è così modificato: 1) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Nel caso in cui la restituzione venga soppressa in applicazione del paragrafo 1 e nel caso in cui essa sia ripristinata, nonché qualora alcuni mercati non siano più ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione in seguito alla conclusione di un atto di adesione o di accordi con paesi terzi, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 viene adattato. L'adattamento consiste nell'escludere o nell'includere, a seconda dei casi, nei quantitativi totali esportati, presi in considerazione ai fini del calcolo di detto coefficiente, le quantità esportate a destinazione dei mercati per i quali la restituzione è stata soppressa o ripristinata. Il coefficiente adattato si applica a partire dal primo giorno del periodo fiscale di distillazione successivo alla modifica dell'ammissibilità dei mercati in oggetto. » 2) All'articolo 12 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. Qualora sia fissato un coefficiente adattato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le restituzioni indebitamente versate a partire dalla data di applicazione di tale coefficiente adattato vengono restituite dagli operatori che ne hanno beneficiato. » 3) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati necessati per poter applicare l'adattamento del coefficiente di cui all'articolo 7, paragrafo 2. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6.