EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3097

REGOLAMENTO (CE) N. 3097/94 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1994 che stabilisce per la campagna 1994/1995, le percentuali di cui all' articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l' aiuto concesso ai prodotti trasformati a base di pomodori

GU L 328 del 20.12.1994, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3097/oj

31994R3097

REGOLAMENTO (CE) N. 3097/94 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1994 che stabilisce per la campagna 1994/1995, le percentuali di cui all' articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l' aiuto concesso ai prodotti trasformati a base di pomodori

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 20/12/1994 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0060


REGOLAMENTO (CE) N. 3097/94 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1994 che stabilisce per la campagna 1994/1995, le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 per quanto riguarda l'aiuto concesso ai prodotti trasformati a base di pomodori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per incoraggiare la conclusione di contratti tra le associazioni di produttori di pomodori, da un lato, e le associazioni di trasformatori o i singoli trasformatori, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 426/86 ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un premio supplementare;

considerando che, per la campagna 1994/1995, occorre stabilire la « considerevole percentuale » del quantitativo complessivo di pomodori trasformati che costituisce oggetto di contratti conclusi con le associazioni di produttori;

considerando che, data l'importanza delle associazioni di produttori di pomodori negli Stati membri in cui viene praticata tale coltura, è opportuno mantenere allo stesso livello della campagna 1993/1994 la percentuale dei quantitativi di pomodori che costituiscono oggetto di contratti con le associazioni di produttori, rispetto al quantitativo totale trasformato; che, tuttavia, nel quadro della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sarà necessario valutare l'opportunità di proseguire o di sopprimere tale misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, la percentuale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 è fissata all'80 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 549/94 (GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 5).

Top