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Document 31994R2965

    Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    GU L 314 del 7.12.1994, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

    31994R2965

    Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 314 del 07/12/1994 pag. 0001 - 0005
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0208
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0208


    REGOLAMENTO (CE) N. 2965/94 DEL CONSIGLIO del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che a seguito della decisione del 29 ottobre 1993 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti a livello dei capi di Stato e di governo relativa alla fissazione delle sedi di taluni organismi delle Comunità europee, nonché di Europol (1), i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno adottato di comune accordo una dichiarazione relativa all'istituzione, all'interno dei servizi di traduzione della Commissione installati a Lussemburgo, di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, che fornirà i servizi di traduzione necessari al funzionamento degli organismi aventi sede nei luoghi determinati con la decisione del 29 ottobre 1993, ad eccezione dell'Istituto monetario europeo;

    considerando che l'istituzione di un centro specializzato unico dà una soluzione pratica al problema di coprire il fabbisogno di traduzioni di un notevole numero di organismi distribuiti sul territorio dell'Unione;

    considerando che le norme che disciplinano il Centro di traduzione dovrebbero consentirgli di prestare i propri servizi ad organismi singolarmente dotati di personalità giuridica, di autonomia di gestione e di un bilancio proprio, mantenendo tuttavia un vincolo funzionale con la Commissione;

    considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È istituito un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione, qui di seguito denominato il « Centro ».

    Articolo 2

    1. Il Centro assicura i servizi di traduzione necessari al funzionamento dei seguenti organismi:

    - Agenzia europea dell'ambiente;

    - Fondazione europea per la formazione;

    - Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze;

    - Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

    - Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

    - Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno (marchi, disegni e modelli);

    - Ufficio europeo di polizia (Europol) e Unità d'informazione sugli stupefacenti di Europol.

    Il Centro e ciascuno dei suddetti organismi concordano tra loro le modalità della loro cooperazione.

    2. Organismi istituiti dal Consiglio diversi da quelli previsti al paragrafo 1 possono accedere ai servizi del Centro in base ad accordi con il Centro stesso.

    Articolo 3

    1. Il Centro è dotato di personalità giuridica.

    2. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti il Centro è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica, riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.

    Articolo 4

    1. Il Centro è dotato di un consiglio d'amministrazione, composto di:

    a) un rappresentante di ciascuno degli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 1; ogni accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 può prevedere una rappresentanza dell'organismo parte dell'accordo,

    b) un rappresentante di ogni Stato membro dell'Unione europea e

    c) due rappresentanti della Commissione.

    2. Membri supplenti per i rappresentanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 sono nominati per sostituire i rappresentanti in loro assenza.

    3. Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei rappresentanti della Commissione.

    Articolo 5

    1. La durata del mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è di tre anni.

    2. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione è rinnovabile.

    Articolo 6

    1. Il presidente convoca il consiglio d'amministrazione almeno due volte all'anno e quando lo richiede almeno un terzo dei membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

    2. Le decisioni del consiglio d'amministrazione sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

    3. Ogni membro del consiglio d'amministrazione dispone di un voto.

    4. Il presidente non partecipa al voto.

    Articolo 7

    Il consiglio d'amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 8

    1. Il consiglio d'amministrazione adotta il programma di lavoro annuale del Centro, sulla base di un progetto preparato dal direttore.

    2. Con la procedura di cui al paragrafo 1, il programma può essere adattato nel corso dell'anno.

    3. Al più tardi entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sull'attività del Centro. Il direttore la comunica agli organismi di cui all'articolo 2 nonché al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

    Articolo 9

    1. A capo del Centro è posto un direttore nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

    2. Il direttore è il rappresentante legale del Centro. È responsabile:

    - dell'elaborazione e dell'attuazione corrette del programma di lavoro e delle decisioni del consiglio d'amministrazione;

    - dell'amministrazione corrente;

    - dell'esecuzione dei compiti affidati al Centro;

    - dell'esecuzione del bilancio;

    - di qualsiasi questione concernente il personale;

    - della preparazione delle riunioni del consiglio d'amministrazione.

    3. Il direttore rende conto del suo operato al consiglio d'amministrazione.

    Articolo 10

    1. Tutte le entrate e le spese del Centro sono oggetto di previsioni per ogni esercizio di bilancio, il quale coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro.

    2. a) Le entrate e le spese del bilancio del Centro devono essere in pareggio.

    b) Fatte salve le disposizioni della lettera c), le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera per il lavoro da esso effettuato.

    c) Nel periodo iniziale, che non deve superare i tre esercizi di bilancio:

    - gli organismi per i quali il Centro opera forniscono un importo forfettario che rappresenta una percentuale del loro bilancio basata sulle più precise informazioni possibili e viene adeguata a seconda del lavoro compiuto;

    - il bilancio generale delle Comunità europee può fornire un contributo al Centro per garantire il suo operato.

    3. Le spese del Centro comprendono la retribuzione del personale, le spese amministrative e di infrastruttura nonché le spese di esercizio.

    Articolo 11

    1. Prima del riesame previsto all'articolo 19, qualsiasi organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 che incontrasse difficoltà particolari connesse con le prestazioni dei servizi di traduzione può rivolgersi al Centro al fine di individuare le soluzioni più adeguate.

    2. Qualora non fosse possibile trovare siffatte soluzioni entro un termine di tre mesi, l'organismo in questione può inviare una comunicazione debitamente documentata alla Commissione in modo che quest'ultima possa adottare le misure necessarie e, se del caso, organizzare, sotto l'autorità del Centro e con la sua assistenza, un ricorso più sistematico a terzi per tradurre i documenti in questione.

    Articolo 12

    Sulla base di accordi da concludere con il Centro, la Commissione fornirà al Centro stesso, contro rimborso dei costi, i seguenti tipi di assistenza:

    1) servizi di supporto: terminologia, basi di dati, documentazione, traduzione automatica, formazione di traduttori esterni nonché relativa documentazione e curerà inoltre il comando di funzionari presso il Centro;

    2) gestione dei servizi amministrativi di base: pagamento delle retribuzioni, assicurazione malattia, sistemi pensionistici, organizzazione di servizi sociali.

    Articolo 13

    1. Il direttore elabora, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio d'amministrazione, accompagnato da una tabella dell'organico.

    2. Il consiglio d'amministrazione adotta lo stato di previsione accompagnato dalla tabella dell'organico e lo trasmette immediatamente alla Commissione, che ne tiene conto per determinare le previsioni corrispondenti alle sovvenzioni assegnate agli organismi di cui all'articolo 2 nel progetto preliminare di bilancio che essa sottopone al Consiglio ai sensi dell'articolo 203 del trattato.

    3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo se necessario ai contributi finanziari degli organismi di cui all'articolo 2.

    Articolo 14

    1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

    2. Il controllo delle operazioni di impegno e di pagamento di tutte le spese del Centro e dell'accertamento e della riscossione di tutte le entrate del Centro è esercitato dal controllore finanziario della Commissione.

    3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore invia alla Commissione, al consiglio d'amministrazione e alla Corte dei conti i conti di tutte le entrate e le spese del Centro per l'esercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina conformemente all'articolo 188 C del trattato.

    4. Il consiglio d'amministrazione dà scarico al direttore del Centro dell'esecuzione del bilancio.

    Articolo 15

    Il Consiglio d'amministrazione adotta, previa consultazione della Commissione e previo parere della Corte dei conti, le disposizioni finanziarie interne che indicano le modalità relative all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio del Centro.

    Articolo 16

    Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.

    Articolo 17

    1. Il personale del Centro è soggetto alle regolamentazioni e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.

    2. Il Centro esercita nei confronti del personale i poteri assegnati all'autorità che ha il potere di nomina.

    3. Il consiglio d'amministrazione stabilisce, d'accordo con la Commissione, le opportune norme di attuazione, in particolare per garantire la riservatezza di taluni lavori.

    Articolo 18

    1. La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile ai singoli contratti in questione.

    La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in forza delle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dal Centro.

    2. In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro risarcisce, conformemente ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri, i danni causati da esso e dai suoi funzionari e agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

    La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare su qualsiasi controversia relativa al risarcimento di tali danni.

    3. La responsabilità personale dei funzionari o agenti del Centro è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili.

    Articolo 19

    Le modalità di funzionamento del Centro definite nel presente regolamento potranno essere riesaminate dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, entro i tre anni successivi alla scadenza del periodo iniziale che non dovrà superare tre esercizi di bilancio.

    Articolo 20

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1994.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. KINKEL

    (1) GU n. C 323 del 30. 11. 1993, pag. 1.

    DICHIARAZIONE 1

    DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

    Il Consiglio attribuisce la massima importanza al fatto di assicurare una perfetta applicazione dei principi dell'efficienza e del rapporto costi-benefici.

    In questo contesto esso ricorda che il regolamento finanziario contiene le seguenti disposizioni:

    « Gli stanziamenti di bilancio devono essere utilizzati conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria e, in particolare, a quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia. Si devono fissare obiettivi quantitativi e garantire il progresso della loro realizzazione.

    Per le attività di carattere operativo, la scheda finanziaria deve includere in particolare, una giustificazione adeguata dell'importo dell'intervento della Comunità, corredata, se del caso, degli appropriati dati statistici. »

    DICHIARAZIONE 2

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

    In occasione dell'istituzione del Centro di traduzione, il Consiglio e la Commissione confermano che il Centro stesso deve essere organizzato in modo tale da assicurare alle lingue ufficiali delle Comunità europee parità di trattamento, salve restando le disposizioni specifiche che disciplinano il regime linguistico dei diversi organismi per i quali il Centro opera.

    DICHIARAZIONE 3

    DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 17

    Il Consiglio e la Commissione ritengono che, tenuto conto delle sue funzioni e della struttura del suo bilancio, il Centro di traduzione ricorrerà a modalità di gestione del personale il più flessibili possibile, senza compromettere il compimento della sua missione.

    DICHIARAZIONE 4

    DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ARTICOLO 17

    Il Consiglio invita la Commissione:

    - a presentare entro la fine del 1994 una relazione sulla misura in cui le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto continuano ad essere giustificate e in cui si esamini in particolare il loro rapporto costo-efficacia;

    - a presentare adeguate proposte per riformare le sue disposizioni in base a detta relazione.

    DICHIARAZIONE 5

    DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE TEDESCA SULL'ARTICOLO 17

    La Repubblica federale di Germania, nonostante gravi riserve, approva il compromesso sull'articolo 17, per non pregiudicare il consenso degli Stati membri e l'inizio dei lavori del Centro. Essa ritiene che una revisione della disposizione contestata continui ad imporsi urgentemente. Se ha dato la sua approvazione, è nella speranza che la richiesta ora adottata sbocchi infine su corrispondenti proposte della Commissione.

    DICHIARAZIONE 6

    DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

    La Commissione, nel quadro delle sue competenze, prenderà l'iniziativa di proporre in sede di Collegio dei Capi dell'amministrazione la rapida creazione, sotto l'autorità del Collegio stesso, di un comitato interistituzionale di traduzione destinato a promuovere il coordinamento tra i servizi di traduzione delle varie istituzioni, compresa il Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea.

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