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Document 31994R2862
Commission Regulation (EC) No 2862/94 of 25 November 1994 fixing the coefficients applicable to cereals exported in the form of Scotch whisky for the period 1994/95
REGOLAMENTO (CE) N. 2862/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 1994/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 2862/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 1994/1995
GU L 303 del 26.11.1994, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
REGOLAMENTO (CE) N. 2862/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 1994/1995
Gazzetta ufficiale n. L 303 del 26/11/1994 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0039
REGOLAMENTO (CE) N. 2862/94 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1994 che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 1994/1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 5, considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda; che, in base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1o gennaio-31 dicembre 1993, il periodo medio di invecchiamento nel 1993 era di nove anni per lo Scotch whisky; che occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1o luglio 1994 e il 30 giugno 1995; considerando che l'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (2) esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia; che di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo, dei coefficienti per il periodo 1994/1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di « Scotch whisky » sono fissati nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 6. (2) GU n. L 1 del 3. 1. 1994, pag. 1. ALLEGATO Coefficienti applicabili nel Regno Unito >(1)"> ID="1">1o luglio 1994 - 30 giugno 1995> ID="2">0,525> ID="3">0,544"" > (1) Compreso l'orzo trasformato in malto.