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Document 31994R2338

Regolamento (CE) n. 2338/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che stabilisce l' importo dell' acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 1995

GU L 254 del 30.9.1994, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2338/oj

31994R2338

Regolamento (CE) n. 2338/94 della Commissione, del 29 settembre 1994, che stabilisce l' importo dell' acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 1995

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 30/09/1994 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0087
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0087


REGOLAMENTO (CE) N. 2338/94 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1994 che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dallo smercio; che è pertanto opportuno stabilire l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di tali prodotti tenendo conto del deprezzamento analogo cui cono soggetti gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'acconto sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. Per l'esercizio 1995, tale coefficiente è fissato a 0,75.

Articolo 2

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9.

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