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Document 31994R2247
Commission Regulation (EC) No 2247/94 of 15 September 1994 establishing procedures for administering the additional quantitative quota introduced by Council Regulation (EC) No 1921/94
REGOLAMENTO (CE) N. 2247/94 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1994 recante modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio
REGOLAMENTO (CE) N. 2247/94 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1994 recante modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio
GU L 242 del 17.9.1994, pp. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
REGOLAMENTO (CE) N. 2247/94 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1994 recante modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 242 del 17/09/1994 pag. 0002 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 2247/94 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1994 recante modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), in particolare gli articoli 2, paragrafi 3 e 4, 7, 13, 16 e 24, considerando che, con il regolamento (CE) n. 1921/94, del 25 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), il Consiglio ha aumentato di 45 534 917 ECU il contingente 1994 applicabile ai giocattoli di cui al codice NC 9503 41 originari della Repubblica popolare cinese; considerando che nello stesso regolamento il Consiglio ha stabilito che tale importo supplementare deve essere attribuito in virtù delle disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94; considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 (3) che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94; che tali disposizioni si applicano alla gestione dell'importo supplementare suindicato con riserva delle disposizioni del presente regolamento; considerando che per la gestione di detto importo supplementare, fissato in particolare per agevolare la transizione dal regime d'importazione preesistente a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 519/94, appare opportuno, per i motivi esposti nel regolamento (CE) n. 747/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (4), applicare il metodo utilizzato per la gestione del contingente iniziale, riprendendo le stesse percentuali di ripartizione tra importatori tradizionali e altri importatori, e apportando le modifiche qui di seguito indicate; considerando che si deve mantenere, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservato agli importatori tradizionali, il periodo di riferimento 1991-1992 applicato per l'assegnazione del contingente iniziale; che tale periodo rimane rappresentativo di una evoluzione normale delle correnti tradizionali di scambio che si sono formate sotto il regime precedente e permette inoltre una gestione omogenea del contingente per il 1994; considerando tuttavia che è opportuno semplificare le formalità che devono rispettare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione relativa ai giocattoli di cui al codice NC 9503 41 rilasciata al momento della ripartizione del contingente iniziale in virtù del regolamento (CE) n. 1012/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, che determina i quantitativi assegnati agli importatori tradizionali nell'ambito dei contingenti quantitativi comunitari applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (5); che infatti le competenti autorità amministrative dispongono già dei giustificativi richiesti per ciascuno degli importatori tradizionali; che è pertanto sufficiente che tali importatori presentino con la nuova domanda di licenza una copia della loro precedente licenza; considerando che, ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli altri importatori, l'esperienza precedente ha dimostrato che il metodo previsto dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 520/94, vale a dire il metodo basato sull'ordine cronologico del ricevimento delle domande, può risultare inadatto; che pertanto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 520/94, è opportuno determinare un metodo alternativo; che a tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione proprozionale agli importi richiesti sulla base di un esame parallelo delle domande di importazione effettivamente presentate conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 520/94; considerando che, onde creare le migliori condizioni per l'assegnazione e l'esaurimento in tempo utile dell'importo supplementare, è opportuno prevenire eventuali domande speculative e vigilare affinché siano assegnati importi economicamente apprezzabili; che a tal fine appare necessario limitare a 30 000 ECU l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere; considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi al prodotto interessato, appare opportuno fissare la durata di validità della licenza d'importazione a sei mesi a partire dalla data di rilascio da parte degli Stati membri; considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute; che le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere ripartite per anno di riferimento ed espresse in ecu, unità di misura del contingente; che il controvalore della valuta nella quale sono espresse le importazioni precedenti è calcolato in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del regolamento (CE) n. 520/94, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla gestione del contingente quantitativo supplementare istituito per il 1994 con il regolamento (CE) n. 1921/94. Il regolamento (CE) n. 738/94 che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 è applicabile, salve restando le disposizioni particolari del presente regolamento. Articolo 2 Il contingente quantitativo di cui all'articolo 1 deve essere assegnato con il metodo che consente di tener conto delle correnti commerciali tradizonali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 520/94. Tuttavia, la parte del contingente quantitativo riservata agli altri importatori è assegnata applicando il metodo dell'assegnazione proporzionale agli importi richiesti, non potendo l'importo richiesto da ciascuno di questi importatori superare 30 000 ECU. Articolo 3 La parte del contingente quantitativo riservata agli importatori tradizionali è pari a 34 151 188 ECU (75 %). La parte del contingente quantitativo riservata agli altri importatori è pari a 11 383 729 ECU (25 %). Articolo 4 Le domande di licenza d'importazione sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fino alle ore 15.00 (ora di Bruxelles) del 28 settembre 1994 alle autorità amministrative competenti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 738/94. Articolo 5 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 520/94, il periodo di riferimento è costituito dagli anni civili 1991 e 1992. 2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese rientranti nel codice NC 9503 41, nel corso degli anni civili 1991 e 1992. 3. Quale alternativa ai giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, - il richiedente può allegare alla richiesta di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni del prodotto interessato effettuate negli anni civili 1991 e 1992 per il suo tramite o, se del caso, attraverso l'operatore di cui ha ripreso l'attività; - il richiedente già titolare di una licenza d'importazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1012/94 e relativa al prodotto di cui al codice NC 9503 41 può allegare alla richiesta di licenza una copia della licenza precedente. In tale caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza d'importazione il valore globale delle importazioni effettuate per il prodotto in causa in ciascuno degli anni del periodo di riferimento. 4. L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2913/92 è applicabile, all'occorenza, ai giustificativi redatti in valuta. Articolo 6 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1994 alle 10.00, ora di Bruxelles, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento. Articolo 7 La Commissione comunica quanto prima agli Stati membri la decisione che determina i criteri quantitativi secondo i quali devono essere soddisfatte le domande degli importatori da parte delle competenti autorità nazionali. Articolo 8 La validità delle licenze d'importazione che saranno rilasciate dalle competenti autorità degli Stati membri è di sei mesi a partire dalla data del rilascio. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1. (2) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1. (3) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 47. (4) GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 83. (5) GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 100. (6) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.