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Document 31994R1963

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/94 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1994 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

GU L 198 del 30.7.1994, p. 100–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1963/oj

31994R1963

REGOLAMENTO (CE) N. 1963/94 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1994 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0100 - 0100


REGOLAMENTO (CE) N. 1963/94 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1994 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (2), prevede dei contingenti di sogliola per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 27 luglio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a e b eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 27 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

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